La maggiore tutela per gli utenti che ha convinto il Garante privacy a dire sì al nuovo registro
Opt-in (consenso preventivo) per chiamate automatizzate
di Antonio Ciccia Messina
Doppio binario per il marketing telefonico: opt-out per le chiamate con operatore e opt-in (consenso preventivo) per le chiamate automatizzate.
È questa la maggiore tutela per gli utenti, che ha convinto il Garante della privacy, presieduto da Pasquale Stanzione, a dare (con provvedimento n. 3 del 13/1/2022) parere favorevole alle modifiche allo schema di regolamento sul cosiddetto registro delle opposizioni alle chiamate indesiderate (si veda anche ItaliaOggi del 28/12/2021 e 3/1/2022). In sostanza, la chiamata pubblicitaria automatizzata deve sempre avere a monte un consenso specifico dell’utente. Così fa un passo in avanti il regolamento atteso fin dal 2018 (è di quell’anno la legge 5, ancora non operativa). Dovremmo essere, quindi, alle battute finali di un cammino lungo e con tante deviazioni, che ne hanno rallentato il corso. L’ultima delle quali è stata causata dall’attesa di una norma che consegni all’utente un’arma (sulla carta) potentissima: cancellare, in una sola volta, con la sola iscrizione del numero telefonica al registro tutti i consensi a ricevere chiamate promozionali, non solo da operatori umani (originariamente compresi), ma anche da sistemi automatizzati. E proprio quest’ultimo tassello mancante (relativo ai sistemi senza operatore umano) è stato finalmente inserito dal decreto legge n. 139/2021, convertito dalla legge n. 205 del 3/12/2021. Lo schema di regolamento attuativo della legge 5/2018 è stato, perciò, revisionato per recepire la novella del 2021 e su questa revisione il Garante della privacy si è espresso nel parere in commento.

Ma cerchiamo di riepilogare la vicenda. Il registro pubblico delle opposizioni è stato istituito nel 2010 (con il DPR 178) e contiene l’elenco dei numeri telefonici che non possono essere contattate per marketing. Il registro, come originariamente impostato, non ha arginato il telemarketing selvaggio e nel 2018 sono state scritte nuove regole (ancora non operative), di maggiore garanzia (si spera) per l’utente. Tra queste si segnalano l’inserimento nel registro dei numeri di cellulare, la possibilità di segnalare in positivo i soggetti da cui si desidera avere contatti commerciali e, soprattutto, l’effetto di revoca a tappetto dell’iscrizione nel registro. Quest’ultima possibilità significa che per effetto della sola iscrizione sono cancellati, tutti insieme, tutti i consensi specifici firmati a chiunque: una tabula rasa istantanea. Il problema era che il colpo di spugna riguardava solo le chiamate con operatore umano. Con il decreto legge 139/2021 si è esteso l’effetto di revoca immediata anche dei consensi a ricevere chiamate automatizzate. Anche a quest’ultimo tipo di chiamate si applica, pertanto, un pezzo della disciplina del registro. Ma non tutta la disciplina. Per il resto, rimane sempre ferma la regola per cui per cui per fare le chiamate automatizzate ci vuole il consenso preventivo (cosiddetto regime opt-in). La regola di possibilità di chiamata marketing senza consenso a numeri non inseriti nel registro (cosiddetto regime opt-out) vale, invece, solo per le chiamate con operatore umano.
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