PREVIDENZA
Autore: Alessandro Lazzari
ASSINEWS 337 –gennaio 2022
I dati e l’esperienza ci ricordano che nessuno è immune dal rischio biometrico (vedi ultima informativa INAIL su Assinews.it). Le conseguenze sull’economia familiare (quindi sui nostri cari) possono essere pesanti.
La classica “polizza collettiva infortuni”, concordata in alcuni CCNL e CIA, è importante, ma non sufficiente a proteggere dalla principale causa di decesso: la malattia. Impiegati con basso reddito, famiglie giovani e con pochi anni di contribuzione sono i più esposti nel caso si verifichino eventi avversi. Lo Stato, per quanto attivo, non può essere sufficiente né essere la sola risposta.
La protezione da questi rischi richiede il coinvolgimento attivo di altri importanti attori, in particolare:
• Sindacati e associazioni di categoria: sono organi sociali fondamentali nel comprendere fabbisogni di protezione durante la vita lavorativa del dipendente (la polizza infortuni non protegge dalle morti da malattia) e potenziali impatti finanziari sulla più estesa situazione familiare, in caso di eventi gravi;
• Datore di lavoro: deve sensibilizzare alla comprensione del rischio e indennizzare i propri dipendenti, all’interno di un più ampio discorso legato al welfare aziendale (ad esempio, somma assicurata più alta per età più giovani; polizza ad adesione volontaria; polizza malattie gravi, con anticipo della somma assicurata);
• Casse di previdenza: i fondi di assistenza, enti bilaterali e in genere associazioni di lavoratori possono svolgere un importante ruolo di collettore della domanda e predisposizione di coperture collettive efficaci verso i propri associati.
Il datore di lavoro può rappresentare una seconda fonte di indennizzo
Le principali coperture assicurative offerte dal mercato e a disposizione del datore di lavoro sono generalmente:
• Temporanea caso morte
• Temporanea caso morte e invalidità totale permanente
• Infortuni
• Invalidità permanente da malattia
• Long term care
• Rimborso spese mediche
L’attivazione di coperture assicurative per far fronte a questi rischi è molto variabile: pochi accordi di lavoro nazionali (in genere solo quelli per i dirigenti) prevedono l’indennizzo in caso di infortuni e il risarcimento in caso di decesso da ogni causa. Secondo stime dell’Osservatorio Permanente sul Welfare Aziendale, in Italia il 41,1% delle PMI ha attivato coperture infortuni, mentre il 12,5% ha attivato polizze vita (in entrambi i casi almeno per alcune categorie di lavoratori).
Il grado di applicazione di queste logiche varia in modo notevole in base alla maturità dell’azienda, all’internazionalità del management, all’attenzione ai dipendenti e al welfare aziendale. Occorre inoltre considerare la valenza tutelante nei confronti dell’azienda rap presentata dalla soluzione assicurativa.
Qualora infatti il CCNL o il contratto integrativo prevedano l’obbligo di garantire al dipendente determinate prestazioni in caso di eventi avversi (morte, invalidità, …), tale onere, qualora non coperto da assicurazione, potrebbe gravare in maniera determinante sull’equilibrio di liquidità dell’azienda stessa.
La scelta assicurativa, ovvero il trasferimento del rischio di possibile concentrazione di eventi avversi a una compagnia assicurativa, è una scelta razionale, specie con riferimento ad aziende di piccole e medie dimensioni.
In particolare il rischio può essere coperto sia attraverso soluzioni di matrice collettiva, le polizze di gruppo ad adesione facoltativa, sia con polizze individuali. Le polizze di gruppo ad adesione facoltativa sono in genere attivate da:
• Datore di lavoro: il contributo volontario può essere raccolto da addebito sul salario e/o attraverso la conversione di premi di produttività in polizze assicurative
• Fondi/Casse di Previdenza, enti bilaterali, associazioni, …
• Altre associazioni legate al mondo del lavoro (ad esempio federazioni dei lavoratori)
La caratteristica comune di queste forme di assicurazione è che il contraente è un’entità giuridica, mentre gli assicurati sono gli affiliati all’ente.
Le principali coperture assicurative offerte riguardano anche in questo caso la garanzia decesso, infortuni e rimborso spese mediche. Le polizze di gruppo ad adesione facoltativa hanno un costo minore rispetto alle polizze individuali, in quanto il rischio è distribuito su una collettività che spesso ha anche caratteristiche comuni.
Le analisi riportate in questa parte del corso riguardano gli indennizzi previsti dai contratti nazionali di lavoro di I livello per i lavoratori del settore privato e pubblico.
Con riferimento ai CCNL sono stati analizzati i principali contratti dei seguenti settori economici:
• Industria (CCNL Industria Alimentare, CCNL Industria Meccanica)
• Commercio e Servizi (CCNL Aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, CCNL Turismo e Pubblici Esercizi, CCNL Editoria ed Arti Grafiche)
• Terzo Settore (CCNL Imprese cooperative settore agricolo, CCNL Imprese cooperative esercenti servizi di pulizia)
• Artigianato (CCNL aziende artigiane alimentari, CCNL Imprese artigiane e PMI edili)
• Pubblica Amministrazione (CCNL Funzioni Locali, CCNL Sanità, CCNL Istruzione e Ricerca) Nel sistema produttivo italiano, i settori dell’Industria e del Commercio e Servizi sono i più strutturati nel prevedere coperture assicurative a favore dei lavoratori nell’ambito della contrattazione collettiva di I livello.
Si tratta di polizze temporanee Caso Morte e/o Infortuni professionali ed extra professionali. Tuttavia il CCNL delle aziende del Terziario e della Distribuzione prevede anche coperture per la non-autosufficienza e invalidità permanente da malattia.
L’obbligo di copertura per rischi biometrici da parte dell’azienda è principalmente a beneficio dei dirigenti (in particolare per quanto attiene alle coperture rischio decesso da tutte cause).
È il caso del CCNL dei dirigenti industriali e di quello per i manager del commercio, dei trasporti e del turismo del terziario avanzato che pongono a carico dei datori di lavoro, seppure con differenti previsioni contrattuali, l’obbligo di assicurare i medesimi contro il rischio di morte e invalidità totale permanente da qualsiasi causa.
I capitali minimi assicurati riconosciuti per il caso morte per i due principali contratti di categoria sono:
• Dirigenti industria: – 150.000 euro a favore dei dirigenti senza figli a carico e/o coniuge – 220.000 euro a favore dei dirigenti con figli a carico e/o coniuge
• Dirigenti commercio e servizi: – da un massimo di 520.000 euro (per un’età compresa tra i 21 e i 29 anni) a un minimo di 135.000 euro (per un’età tra i 60 e i 65 anni).
Da 66 a 70 anni la garanzia è comunque attiva per capitali inferiori. Per avere un quadro di lettura completo, va tenuto conto che in Italia 27.000 aziende private hanno dirigenti, per un totale di 125.000 manager attivi (di cui 52 mila nel terziario) cui si aggiungono poco più di 310.000 quadri per un totale di circa il 3% del numero dei lavoratori dipendenti in Italia.
Quindi solo un numero ridotto di lavoratori gode di questo livello di protezione.
I dirigenti del settore pubblico sono poco più di 170.000 (pari a circa il 5% del numero dei lavoratori nella PA).
Alcuni dei principali contratti di riferimento del settore non prevedono l’obbligo di copertura in caso di decesso per i manager, tuttavia in sede di contrattazione integrativa è prevista la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti degli Enti Pubblici, tra cui polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale.
Nell’ambito dei settori oggetto di analisi, eccezioni positive di estensione della copertura decesso anche per i dipendenti non dirigenti sono:
• il CCNL alimentare e bevande, che prevede obbligo di copertura per il caso morte per tutti i lavoratori a tempo indeterminato.
Le somme assicurate sono molto più modeste e distanti da quanto riconosciuto ai dirigenti: si tratta infatti di un capitale assicurato in caso di decesso pari a 30.000 euro
• il CCNL aziende grafiche e affini (solo 0,7% rispetto al totale settore), per il quale la copertura caso morte è prevista anche per i quadri delle aziende.
La copertura infortuni invece, nell’ambito di alcuni contratti aziendali dei settori Industria e commercio, è talvolta estesa anche a tutti i dipendenti (nel caso del contratto alimentare e bevande la polizza infortuni è concessa ai soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato):
• in generale i dirigenti sono coperti anche per gli infortuni in ambito extra-lavorativo a differenza degli altri dipendenti che sono coperti solo per infortunio sul lavoro.
Analizzando i principali contratti di I livello dei settori artigianato, terzo settore e pubblica amministrazione emerge che non ci sono obblighi per il datore di lavoro di coperture caso morte o infortuni fatta eccezione per gli operatori di vendita delle aziende artigiane alimentari o per gli impiegati del terzo settore.
Ciò che non rientra nella contrattazione di I livello, è in alcuni casi assolto da fondi assistenziali (contrattazione di II livello) quale ad esempio il Fondo Pastore che gestisce i trattamenti complementari previsti dai contratti collettivi di lavoro dei dirigenti delle aziende commerciali, dei trasporti, dei servizi, ausiliarie e del terziario avanzato, nonché dei dirigenti degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini generali.
La sottoscrizione delle polizze può essere diretta o attraverso affiliazione a una cassa/fondo. In tal caso le Casse di Previdenza aziendali o Fondi di Assistenza stipulano convenzioni assicurative che permettono ai datori di lavoro di fornire la prestazione assistenziale prevista dal CCNL di riferimento.
Questa contrattazione unica (cassa assicurativa del settore da un lato e la compagnia assicurativa dall’altro) risulta essere più vantaggiosa rispetto a una contrattazione “one to one”, sia per i contraenti, che riescono quindi ad esercitare un maggior potere contrattuale e raggiungere quindi anche migliori condizioni economiche, sia per la compagnia che vede la sottoscrizione di un premio complessivo di importo più rilevante.
Riepilogando
Le coperture obbligatorie o facoltative sono spesso oggetto di contrattazioni molto differenti tra settori diversi e questo evidenzia uno squilibrio notevole tra categorie di lavoratori:
• Alcune categorie di lavoratori hanno prestazioni minori rispetto ad altre
• Generalmente i dirigenti delle aziende hanno delle garanzie più importanti ed estese anche al nucleo famigliare.
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