GIURISPRUDENZA

Autore:  Marco Rossetti
ASSINEWS 337 –gennaio 2022

La Corte di Cassazione ritorna sui suoi (ormai remoti) passi: l’accettazione senza riserva d’un premio tardivamente pagato non comporta l’indennizzabilità del sinistro avvenuto durante la scopertura assicurativa (con un sospiro di sollievo per gli intermediari)

1.Premessa
Ammoniva Seneca che chi non si preoccupa dei rischi ne aggrava la forza; chi li prevede, invece, li disarma (De tranquillitate animi, XI, 12): è un monito che andrebbe ricordato a quanti lasciano scadere negligentemente la rata di premio assicurativo e poi, avveratosi un sinistro oltre lo spirare del termine di grazia di cui all’art. 1901 c.c., si precipitano dall’agente a pagare l’arretrato, vanamente sperando che quel pagamento possa, ora per allora, estendere la copertura assicurativa all’ormai irrimediabile periodo di scopertura.

Ed infatti il pagamento delle rate di premio (frazionato) successive alla prima, se avvenuto dopo il 15° giorno dalla scadenza del termine di pagamento, riattiva il contratto con effetto ex nunc, non ex tunc: pertanto, i sinistri eventualmente avvenuti dopo lo spirare del termine di grazia, ma prima del pagamento tardivo, non sono in copertura.
Lo ha stabilito – o meglio, ribadito – la Corte di Cassazione con la recente ordinanza 3.12.2021 n. 38216, avente ad oggetto un caso in cui l’assicurato (con polizza incendio) ebbe la sventura di vedere il proprio immobile attinto dalle fiamme il 18° successivo alla scadenza del termine per il pagamento della rata di premio frazionato.

Dopo il sinistro pagò la rata di premio insoluta, e il pagamento venne accettato senza riserve dall’agente. L’assicuratore, richiesto del pagamento dell’indennizzo, lo rifiutò invocando il disposto dell’art. 1901 c.c., ed insorta la controversia giudiziaria, si vide dar ragione dal giudice di merito.
L’assicurato tuttavia impugnò per Cassazione la decisione di merito, sostenendo che l’accettazione del premio senza riserve da parte dell’assicurato costituiva una tacita rinuncia ad eccepire la sospensione dell’efficacia del contratto, prevista dall’articolo 1901 c.c..

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