LA COMMISSIONE EUROPEA RIFORMA GLI AIUTI DI STATO. CONTRIBUTI SILVO-CLIMATICI FINO AL 120%
Previsti sussidi anche per i danni causati a colture e bestiame da specie invasive aliene
di Ermanno Comegna
I regimi di aiuto nazionale per indennizzare gli agricoltori per i danni arrecati dalla fauna selvatica non dovranno essere più oggetto di notifica e di relativa autorizzazione preventiva da parte della commissione europea dal 2023.
E’ una delle novità contenute nelle proposte di aggiornamento e modifica delle norme europee in materia di aiuti di stato nei settori agricolo, forestale, della pesca e dell’acquacoltura che la Commissione europea ha presentato l’11 gennaio e sui quali ha avviato un processo di consultazione delle parti pubbliche e private interessate, prima di approvare e pubblicare i provvedimenti sulla Gazzetta Ufficiale Ue entro la fine del 2022. E dell’entrata in vigore il giorno immediatamente successivo.

Le nuove norme sugli aiuti di stato hanno due finalità di natura generale. In primo luogo quella di allineare le regole alle nuove priorità strategiche introdotte di recente dall’Unione europea in materia di PAC, Green Deal, Farm to Fork e Strategia biodiversità, in particolare per quanto riguarda il principio della transizione verde. Inoltre, si punta alla semplificazione ed accordare elementi di flessibilità a favore degli stati membri che attivano regimi di aiuto a sostegno dei menzionati settori produttivi, salvaguardando in ogni caso il corretto funzionamento del mercato interno ed evitando distorsioni della concorrenza tra operatori di Paesi membri differenti.

Le regole in materia di aiuti di stato si compongono di tre provvedimenti: il regolamento di esenzione in blocco che si applica ai regimi di aiuto ritenuti compatibili con le regole europee sulla concorrenza e che a livello nazionale possono essere approvate con poche formalità; gli orientamenti sugli aiuti di Stato per gli interventi di sostegno potenzialmente in grado di creare distorsioni e quindi soggetti all’obbligo di preventiva autorizzazione; il regolamento sugli aiuti di piccolo importo che, per effetto della loro natura, non determinano un impatto sulla competizione e sugli scambi, a condizione però che siano rispettate alcune regole in termini di tetto massimo ai finanziamenti verso un unico beneficiario e di importo cumulativo massimo per l’intero Paese membro.

Per il settore dell’agricoltura e delle foreste, la Commissione europea interviene con il nuovo regolamento di esenzione e con nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato. I due provvedimenti in fieri abrogano e sostituiscono quelli del 2014.

Non è stato proposto un intervento legislativo sul de minimis in quanto la materia è stata oggetto di modifica di recente. Si veda in proposito il regolamento 2019/316 che concede agli stati membri la possibilità di innalzare a 25.000 euro il massimale di aiuti concessi per impresa nel triennio.

Per i settori della pesca e dell’acquacoltura la commissione Ue intende modificare l’intero pacchetto, con nuove disposizioni proposte per i regimi in esenzione, per gli orientamenti e per il de minimis.

Ci sono alcune novità degne di essere evidenziate, anche se la struttura dei provvedimenti preparati è analoga a quelli oggi vigenti, con la grande parte dei contenuti che risulta confermata, senza alcuna modifica di rilievo.

Regolamento esenzione agricolo e forestale. Tra i regimi di aiuto considerati compatibili con le norme europee sul mercato interno e quindi inclusi nel regolamento di esenzione è stato aggiunto quello destinato ad ovviare ai danni causati da animali selvatici protetti (cinghiali, lupi, orsi, ecc.). Gli indennizzi devono essere versati all’azienda entro un termine di tre o quattro anni dall’evento.

Tra le spese ammissibili a rimborso sono comprese le colture distrutte e gli animali di allevamento uccisi, i costi indiretti, i danni alle attrezzature agricole ed ai fabbricati. E’ necessario tuttavia che i beneficiari abbiano messo in atto misure preventive per circoscrivere il rischio potenziale.

Una seconda novità è l’inclusione tra le esenzioni dei regimi di aiuto destinati a compensare gli svantaggi correlati alla localizzazione delle imprese agricole nelle aree Natura 2000 ed in quella della direttiva habitat n. 92/43.

Orientamenti agricoltura e foreste. Le principali novità sono due. La prima è l’introduzione della nuova categoria di aiuto di Stato che può essere istituita a livello nazionale e notificata a Bruxelles per coprire i costi sostenuti dalle imprese per prevenire, controllare ed eradicare le infestazioni e le epizoozie provocate da specie aliene invasive, nonché per indennizzare i danni economici subiti.

L’altra novità è l’aumento fino al 120% dell’intensità di aiuto che può essere riconosciuto ai gestori forestali che realizzano servizi silvo-climatico-ambientali ed interventi a salvaguardia delle foreste.

Pesca ed acquacoltura. L’importo cumulativo massimo di aiuti de minimis è stato aumentato e per l’Italia portato a 118 milioni di euro (attualmente sono 96). Inoltre, gli indennizzi per i danni arrecati da specie animali protette sono considerati in esenzione e tra i regimi di aiuto da notificare sono stati introdotti quelli relativi alle specie invasive aliene.
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