È possibile la registrazione di provvedimenti giudiziali a debito senza contemporaneo pagamento delle imposte, ai sensi dell’art. 59 Dpr n. 131 del 1986, laddove l’atto preveda un’ipotesi di condanna al risarcimento danni prodotti da fatti costituenti reato.
Si tratta del canone adottato dalla Ctr di Torino nella sentenza 806/04/2021 del 14 ottobre scorso.

L’opposizione originava da un avviso di liquidazione per l’imposta di registro per la registrazione di un’ordinanza resa dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Torino con la quale una debitrice esecutata veniva condannata al risarcimento danni nei confronti dei creditori, i quali, tuttavia, impugnavano dinanzi alla commissione tributaria provinciale torinese l’atto con cui l’amministrazione finanziaria chiedeva loro in solido il pagamento dell’imposta di registro proprio su quel provvedimento reso in loro favore. Con il ricorso, poi accolto dalla Ctp, le parti deducevano l’illegittimità dell’atto di liquidazione emesso verso i coobbligati ai fini dell’imposta di registro ex artt. 37, 54 Dpr n. 131 del 1986. In particolare, i ricorrenti eccepivano l’applicabilità al caso di specie dell’art. 59 del Dpr n. 131 del 1986, come novellato dall’art. 7-quater, commi 42 e 43 del Dl n. 193 del 2016, secondo cui «si registrano a debito i provvedimenti giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato». Ciò significava che la registrazione poteva avvenire anche senza contemporaneo pagamento delle imposte.

L’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza, ritenendo che la registrazione a debito di un provvedimento relativo a crediti da reato costituiva una disposizione derogatoria rispetto alla regola generale che non poteva essere estesa analogicamente alle somme assegnate ex art. 533 cpc.
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