GLI ERMELLINI AGGIUNGONO UN TASSELLO PER INDIVIDUARE LA RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA
di Stefano Loconte e Giulia Maria Mentasti
Consulente in manette per crediti inesistenti: c’è concorso da parte del professionista anche se materialmente non ha compilato e trasmesso l’F24 perché quel che conta è la consapevolezza di partecipare a un illecito. È quanto emerge dalla sentenza n. 44939 del 6 dicembre 2021, con cui la Cassazione si è pronunciata sul concorso nel reato di indebita compensazione del consulente fiscale accusato di aver agevolato l’omesso versamento dell’Iva da parte della società mediante la compensazione dell’imposta indiretta con crediti inesistenti.

In particolare, la Suprema corte, nel ritenere configurabile il concorso del professionista nel reato di indebita compensazione realizzato dal contribuente ogniqualvolta nel corso del processo vengano acquisti elementi di prova dimostrativi della cosciente partecipazione all’illecito, ha evidenziato le circostanze in presenza delle quali scatta la condanna anche per il consulente, aggiungendo un’ulteriore tessera al variegato mosaico giurisprudenziale della responsabilità penale del professionista per gli illeciti commessi dal proprio cliente.

Il caso. Con sentenza del 19 febbraio 2021, la Corte d’appello di Milano aveva confermato la pronuncia con cui una professionista, all’esito del giudizio abbreviato, era stata condannata in ordine al reato di cui all’art. 10-quater dlgs n. 74 del 2000, commesso per aver concorso con il legale rappresentante di una srl, quale consulente legale della stessa, nell’indebita compensazione di crediti inesistenti e nel conseguente omesso versamento dell’Iva dovuta dalla società per l’anno 2015.
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