NUOVO CHIARIMENTO DELLE ENTRATE SUL SUPERBONUS PER GLI INTERVENTI SU PARTI COMUNI DI EDIFICIO
di Maria Sole Betti
Per gli interventi effettuati su parti comuni di condominio che diventerà successivamente casa unica, spetta comunque il superbonus per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, con una progressiva diminuzione dello sconto. È questo quanto ricordato dall’Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n.40 del 21 gennaio 2022, fornita a un contribuente in procinto di acquistare, una per sé, l’altra per il coniuge, due unità immobiliari facenti parte di un unico edificio, costituendo un condominio minimo.

Alla luce del fatto che l’edificio sarà sottoposto a un intervento di demolizione e ricostruzione agevolato, dopo il quale i due immobili saranno catastalmente accorpati, l’istante avrebbe voluto sapere quali fossero i termini per il sostenimento delle spese agevolate e quali fossero le conseguenze, in caso di lavori non conclusi entro la scadenza fissata per i pagamenti.Le Entrate, richiamando la legge di bilancio 2022 e la previsione di termini differenziati di scadenza del beneficio fiscale in funzione di chi sostiene le spese, hanno infatti ricordato che l’art.1, comma 28, della legge 234/2021 stabilisce che «nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici in condominio, il superbonus spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione. Questa, infatti, è pari al 110% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, al 70% di quelle sostenute entro il 31 dicembre 2024 e al 65% di quelle sostenute nel 2025». L’amministrazione finanziaria ha inoltre chiarito, come già sottolineato nella circolare n. 30/E/2020 che, analogamente a quanto precisato per le spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico e per interventi di recupero del patrimonio edilizio, «anche ai fini del superbonus, va valorizzata la situazione esistente, all’inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi». Tale criterio dovrà per questo essere applicato non solo per la determinazione dei limiti di spesa ammessi alla detrazione, ma anche per individuare il limite temporale di vigenza dell’agevolazione.In conclusione, dunque, considerando che all’inizio dei lavori l’edificio sarà costituito in condominio, a detta dell’Ade «la detrazione spetta, sia pure con le diverse aliquote indicate, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025». Quanto ai lavori, ai fini della detrazione non importa quando essi si concludano bensì che siano effettivamente realizzati e completati.

I testi delle risposte su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi
Fonte: