LA CORTE DEI CONTI HA RIDOTTO LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO PROVOCATO DALLA DIPENDENTE
di Giovanni Mazzone
Condanna ridotta alla dirigente che accontenta il sindaco perché in soggezione. Il sindaco di un comune molisano, assolto in alcuni processi penali cui era stato sottoposto per ragioni attinenti alla carica, aveva indebitamente ottenuto dal comune il rimborso delle spese legali sostenute; la sezione giurisdizionale della competente Corte dei conti, dopo aver quantificato in oltre 7 mila euro il danno erariale provocato al comune dalla dirigente che aveva disposto il pagamento, la condannava a risarcirne solo 5 mila. La Corte motiva l’esercizio del potere riduttivo con la “circostanza che la richiesta di rimborso è stata avanzata alla convenuta direttamente dal sindaco in carica, organo di vertice dell’Amministrazione comunale (…), nonché titolare dei poteri di nomina e revoca dei responsabili degli uffici e servizi (…), tra i quali figurava la convenuta”. L’impugnazione proposta dalla Procura regionale è stata rigettata con sentenza 603 del 27/12/2021 dalla Corte dei conti d’appello che, valorizzando la “posizione di soggezione, imbarazzo, disagio e dipendenza che la” dirigente “possa aver umanamente vissuto al verificarsi del caso concreto”, ha confermato l’esito del giudizio di primo grado, “ritenendo detti elementi rilevanti ai fini di una modulazione soggettiva della pena”. Secondo la Procura, invece, nella sentenza di primo grado era ravvisabile una “applicazione analogica, nel giudizio di responsabilità, della esimente data dallo stato di necessità di cui all’art. 54 c.p., (…) determinato dall’altrui minaccia”; detta applicazione, tuttavia, era erronea perché, se nel giudizio penale “del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo”, nel processo contabile manca “un simmetrico strumento idoneo a sanzionare colui al quale l’asserita minaccia sarebbe riconducibile”. La Corte d’appello ha chiarito che nella fattispecie nessuna esimente è stata applicata dai giudici di prime cure che, invece, hanno valutato la condotta della dirigente gravemente colposa e produttiva di danno erariale subito dal comune, con la conseguenza che “la condotta della” dirigente “è stata colpita e stigmatizzata in tutta la sua antigiuridicità”. Nel caso in questione, piuttosto, è stato esercitato il c.d. “potere riduttivo” dell’addebito, finalizzato a “parametrare il più possibile la condanna al caso concreto (…) in relazione alle effettive caratteristiche oggettive e soggettive della fattispecie”. Potere già esercitato in presenza di particolari situazioni psicologiche ed emotive vissute dal dipendente pubblico (v. Corte conti Friuli Venezia Giulia sent. 6/2017 in relazione ai danni commessi da un militare alla guida dell’automezzo di servizio, in ragione della “condizione di tensione operativa che viene a connotare i servizi di sorveglianza armata”), oppure in presenza di una non lineare organizzazione della struttura di appartenenza (Corte conti II Appello 302/2003). Detto potere è “meramente eventuale ed ampiamente discrezionale (Corte conti II Appello 372/2021), incombendo sul giudice solo un generico dovere di motivazione unicamente qualora ne faccia uso” (Corte conti ss.rr. 671/1990, Corte conti III Appello 5/2020). Ovviamente il potere discrezionale “ha (…) come limiti la coerenza e la proporzionalità, non potendo trascendere nell’abuso e/o nell’arbitrio”, ma, nella “fattispecie (…) non trapela nessuna arbitrarietà ed illogicità nelle scelte dei giudici di primo grado”.
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