GIURISPRUDENZA
Autore: Domenico Caiafa
ASSINEWS 337 –gennaio 2022
Necessità di esaurienti motivazioni logico-giuridiche
La compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c (già presente nel codice di procedura del 1865 e nel vigente codice del 1942) consisteva – come consiste – in una deroga al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) onde evitare carichi inutili di spese, provocati dalla parte vincitrice.
La ratio della normativa – come deviazione dal criterio fondamentale del “victus victori”- soddisfa un principio di equità e di superiore giustizia, in una visione etico- sociale -giuridica con particolare riguardo al rispetto dell’art. 88 c.p.c., relativo al comportamento processuale delle parti.
Negli anni, molti magistrati, nell’applicare l’art. 92 c.p.c., onde sottrarre al già soccombente nel merito le spese inutili e superflue, applicavano la normativa, con eccessiva disinvoltura e senza supportarla con idonea motivazione, spesso con lessico generico del tipo “esistono giusti motivi (quali?) per compensare le spese di giudizio”. Spese superflue sono considerati gli esborsi sostenuti dalla parte vincitrice laddove non è possibile ravvisare negli stessi alcuna relazione di indispensabilità o quantomeno di utilità con il percorso processuale. Spese eccessive sono quelle che, pur se connesse al compimento di atti necessari per le finalità difensive, risultano sproporzionate ed esorbitanti rispetto al fine nel senso che il medesimo risultato poteva essere conseguito con costi inferiori.
Nello spirito della normativa, di cui all’art. 92 c.p.c., le spese superflue vengono considerate del tutto escluse laddove quelle eccessive sono ridotte costituendo un esborso ricondotto dal giudice nella giusta misura.
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