LO PREVEDE LA MANOVRA 2022. GLI EFFETTI ANCHE SULLA CESSIONE A TERZI E SULLO SCONTO IN FATTURA
di Andrea Bongi
Superbonus 2022 ancora più conveniente. Per le spese che danno diritto alla detrazione sostenute a partire dall’anno 2022 il bonus fiscale si recupera in quattro anni anziché nei cinque inizialmente previsti. La maggiore convenienza esplicherà effetti anche sulle opzioni per la cessione del superbonus a terzi o per lo sconto in fattura. La riduzione di un anno per il recupero della super detrazione fiscale farà infatti abbassare la percentuale di sconto finanziario praticato dagli intermediari finanziari. È l’effetto dell’entrata in vigore del primo comma dell’art. 119 del dl 34/2020, come modificato dalla legge di bilancio 2022 (234/2021)..

Recuperare il superbonus su quattro anni anziché su cinque, come invece previsto per le spese 2020 e 2021, può modificare, anche di molto, le valutazioni dei contribuenti circa il recupero diretto della detrazione o la scelta per la cessione a terzi. Il recupero in quattro anni di una detrazione, pari ad esempio a 100 mila euro, significa avere una capienza irpef annua di almeno 25 mila euro anziché di 20 mila. Se già i cinque anni iniziali previsti dall’art. 119 del dl 34/2020 costituivano, per la stragrande totalità dei contribuenti, una via obbligata per la cessione a terzi del bonus fiscale, la riduzione del periodo temporale di utilizzo a quattro anni aumenterà ancor di più tale scelta. Lo sfruttamento diretto della detrazione risulta peraltro ancor meno conveniente anche per il fatto che lo stesso, grazie alle novità introdotte dal decreto antifrodi, poi traslato nella legge di bilancio, comporta ora gli stessi adempimenti previsti per la cessione o lo sconto in fattura (visto di conformità e asseverazione tecnica).

In tema di esercizio dell’opzione la riduzione di un anno del periodo di utilizzo del superbonus per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 in avanti, avrà ripercussioni, favorevoli ai contribuenti, anche in termini di percentuale di sconto applicato dagli intermediari finanziari. Questi ultimi costituiscono infatti, nella quasi totalità delle opzioni esercitate, l’anello finale della catena e l’esperienza di questi primi due anni di cessioni di crediti fiscali ha dimostrato che il pricing delle transazioni è direttamente influenzato dal periodo legalmente stabilito per il recupero delle detrazioni fiscali stesse. Incentrando l’attenzione sul 110% gli istituti di credito e le poste hanno finora applicato percentuali di sconto attorno al 10%, giustificando le stesse proprio dal fatto che la durata per il recupero diretto della detrazione era cinque anni. La diminuzione di anno dovrebbe avere un’incidenza media di circa 2-2,5 p unti percentuali sullo sconto finanziario applicato. Ipotizzando ancora un bonus 110% pari a 100 mila euro, se la cessione dello stesso fatta nel 2021 alla banca o alle poste consentiva di monetizzare il beneficio ricevendo un controvalore di 90 mila euro circa, nel 2022 tale controvalore dovrebbe attestarsi attorno ai 92-93 mila euro. Tale ulteriore vantaggio non può essere non considerato al momento di effettuare i calcoli di convenienza in ordine allo sfruttamento del superbonus per le spese sostenute con decorrenza dal 1° gennaio 2022. Per come l’art. 1, c. 28, della legge di bilancio 2022 ha modificato l’art. 119, c. 1, dl 34/2020, si può inoltre sostenere che tale riduzione dell’arco temporale di utilizzo del superbonus si applichi anche alla parte di spesa sostenuta dal l’1/1/2022 per lavori già iniziati nell’anno precedente.

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