Anche se il tenore deflagratorio della pronuncia rischia di incrinare le certezze di un secolare formalismo giuridico, sconvolgendo gli equilibri del settore assicurativo, l’ordinanza n. 1699 depositata il 26 gennaio dalla sesta sezione civile della Corte di Cassazione afferma chiaramente che la richiesta di risarcimento è valida anche se non rispetta le forme previste dal Codice delle Assicurazione quando la Compagnia è già a conoscenza delle pretese risarcitorie 

di MR. OLIVIERO

La posizione della Corte

Senza tante perifrasi e circonlocuzioni gli ermellini affermano che non sia sempre necessario inviare tramite Raccomandata la richiesta danni all’assicuratore del responsabile civile rispettando pedissequamente quanto previsto dall’Art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private. Aprendo di fatto una breccia in un settore assicurativo, come quello dell’RC AUTO ossessionato dai rigidi controlli dell’ente regolatore sui tempi di risposta agli assicurati e le tempistiche di liquidazione, i giudici dell’Alta Corte ammettono che le pretese risarcitorie possano essere avanzate anche attraverso forme alternative se idonee a perseguire lo scopo previsto dal legislatore.

Validi atti equipollenti alla Raccomandata 

«Ove l’istituto assicuratore venga a conoscenza della pretesa risarcitoria, anche in assenza della raccomandata di cui al Codice delle Assicurazioni Private, art. 148, si deve ritenere che la ratio di tale norma sia stata egualmente soddisfatta. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ammette che l’onere imposto al danneggiato possa essere soddisfatto anche con atti equipollenti alla raccomandata, purché altrettanto idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito: quello di consentire all’assicuratore di valutare l’opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico, ove l’assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste» (Cass. n. 22883 del 30/10/2007; Cass. n. 10371 del 22/04/2008; Cass. n. 14385 del 27/05/2019).

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