di Daniele Cirioli
Via libera dell’Inps alla proroga del pensionamento anticipato con «opzione donna». Ne hanno diritto le lavoratrici che possono far valere, al 31 dicembre 2020, almeno 35 anni di contributi e 58 anni d’età se dipendenti ovvero 59 anni se autonome. Lo spiega il messaggio n. 217/2021. Inoltre, con messaggio n. 227/2021, l’Inps annuncia l’altra proroga per il triennio 2021/2023: l’esodo Fornero o isopensione: la possibilità di lasciare a casa i lavoratori che matureranno la pensione nei prossimi sette anni (risoluzione rapporti fino al 30 novembre 2023). Entrambe le proroghe sono previste dalla legge n. 178/2020 (legge bilancio 2021).

Opzione donna, di anno in anno. Il regime c.d. «opzione donna» è una misura introdotta dalla riforma pensioni Maroni (legge n. 243/2004) e consentiva, fino al 31 dicembre 2015, alle donne del regime misto di calcolo della pensione, di continuare a maturare l’ex pensione di anzianità qualora in possesso di almeno 35 anni di contributi e 57 anni d’età (se dipendenti; 58 anni se autonome). Una la condizione: optare per il calcolo della pensione, di «tutta» la pensione, con la regola contributiva. La facoltà interessava (e continua a interessare), quindi, solo le lavoratrici, pubbliche e private, occupate prima del 1° gennaio 1996 e che al 31 dicembre 1995 hanno maturato contributi inferiori a 18 anni, cosa che le fa rientrare nel regime «misto». A queste lavoratrici, di principio, la pensione è calcolata in parte con la regola retributiva (anzianità fino al 31 dicembre 1995) e in parte con quella contributiva (anzianità dal 1° gennaio 1996). Le lavoratrici, dunque, hanno la facoltà di mettersi prima in pensione rinunciando, però, al calcolo retributivo di una quota di pensione. Infatti, in caso di opzione, ricevono la pensione «tutta» calcolata con la sola regola contributiva e, inoltre, liquidata dopo un’attesa (finestra) di 12 (dipendenti) o 18 mesi (autonome). Il dl n. 4/2019 ha riabilitato la facoltà alle lavoratrici con requisiti al 31 dicembre 2018. La legge n. 160/2019 (legge Bilancio 2020) l’ha prorogata al 31 dicembre 2020. La legge n. 178/2020 (legge bilancio 2021) l’ha ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2021. L’Inps spiega che la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 1° febbraio 2021, per le dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’Ago e delle forme sostitutive, e al 2 gennaio 2021, per le dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della stessa Ago. Alle lavoratrici dei comparti scuola e Afam, invece, la pensione può essere conseguita, rispettivamente, dal 1° settembre e dal 1° novembre 2021.

Isopensione per altri tre anni. Isopensione, o esodo Fornero, già operativa per il triennio 2018/2020, è prorogata fino al 31 dicembre 2023. Durante questo periodo, le aziende possono prevedere piani di esubero di personale con il prepensionamento dei lavoratori in possesso dei requisiti per avere diritto a una pensione (vecchiaia o anticipata) entro i successivi 7 anni (anziché 4 come previsto fino al 31 dicembre 2017). Tre le condizioni: che l’anticipo sia massimo di sette anni; che sia frutto di accordo sindacale; e soprattutto che il datore di lavoro sia d’accordo a farsi carico del costo della «retribuzione-pensione» e relativi contributi per il periodo dell’anticipo della pensione.

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