Pagina a cura di Carla De Lellis
L’isopensione resterà in vigore per altri tre anni. La possibilità di andare in pensione sette anni prima con l’esodo Fornero (cosiddetta Isopensione), già operativa per il triennio 2018/2020, infatti, è prorogata fino al 31 dicembre 2023. Durante questo periodo, le aziende potranno prevedere piani di esubero di personale per il prepensionamento dei lavoratori in possesso dei requisiti per ottenere la pensione (vecchiaia o anticipata) entro i successivi sette anni (anziché quattro come previsto ordinariamente, fino al 31 dicembre 2017). Tre le condizioni: che l’anticipo sia massimo di sette anni; che sia frutto di accordo sindacale; e soprattutto che il datore di lavoro sia d’accordo a farsi carico del costo della «retribuzione-pensione» e relativi contributi per il periodo dell’anticipo della pensione. A stabilirlo è la legge di Bilancio 2021 che, il 30 dicembre scorso, è stata approvata in via definitiva.

Esodo Fornero. La misura (cosiddetta isopensione) si rivolge alle aziende e ai lavoratori ai quali mancano al massimo sette anni per maturare il diritto a una pensione (vecchiaia o anticipata): possono incrociare le braccia prima intascando, in attesa di ricevere la pensione vera e propria, una rendita pari allo stesso importo (teorico) della pensione calcolata al momento dell’anticipo del pensionamento. La misura, introdotta a regime dalla riforma Fornero (legge n. 92/2012), mira a risolvere il problema degli esuberi aziendali: se c’è troppo personale, l’azienda può decidere di metterne a riposo una parte, quella più vicina alla pensione.


Requisiti a maglie più larghe. Nel triennio 2021/2023, dunque, si continuerà a poter utilizzare l’isopensione e a mettersi a riposo sette anni prima. Le aziende avranno tempo fino al 31 dicembre 2023 per prevedere piani di esubero di personale con il prepensionamento dei lavoratori in possesso dei requisiti per ottenere la pensione (vecchiaia o anticipata) entro i successivi sette anni, anziché quattro come previsto fino al 31 dicembre 2017 (e come tornerà a essere dal 1° gennaio 2024).

La media dei 15 dipendenti. La procedura di esodo si applica ai datori di lavoro, di qualunque settore di attività, che impieghino mediamente più di 15 dipendenti. Tale media va calcolata, così come previsto per gli altri istituti a sostegno del reddito (per esempio mobilità o cassa integrazione guadagni), prendendo a riferimento la forza aziendale del semestre precedente la data dell’accordo sindacale per gli esuberi. In tale calcolo dei dipendenti occupati vanno compresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio e dirigenti inclusi), con esclusione di apprendisti e assunti con contratto d’inserimento e reinserimento lavorativo. Il lavoratore assente ancorché non retribuito (per esempio per gravidanza, o per servizio militare) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato il lavoratore sostituto.

I lavoratori interessati. I lavoratori interessati all’esodo volontario sono coloro che, in un arco di tempo di sette anni (84 mesi, quant’è la durata massima della prestazione a carico del datore di lavoro), maturano il diritto a conseguire una pensione, tenuto conto degli eventuali incrementi alla speranza di vita. L’Inps ha precisato che non può essere accolta la domanda di pensione anticipata nel caso in cui il lavoratore sia già titolare di pensione d’invalidità o di assegno ordinario d’invalidità (circolare n. 119/2013). Questi lavoratori, dunque, non possono accedere all’esodo volontario.

Oltre l’accordo serve una domanda. L’azienda che voglia avvalersi della nuova procedura di esodo volontario deve, prima di tutto, sottoscrivere un accordo aziendale con i sindacati. L’accordo individua lavoratori e condizioni dei licenziamenti con riconoscimento delle prestazioni per questa sorta di prepensionamento.
Stipulato l’accordo, la procedura non è tuttavia ancora operativa, perché l’accordo acquisita la sua efficacia solo a seguito di specifica validazione da parte dell’Inps; e poi perché occorre che l’Inps accolga pure la domanda a tal fine presentata dal datore di lavoro. La validazione è il risultato di una specifica istruttoria eseguita dall’Inps circa la presenza dei requisiti in capo al datore di lavoro e ai lavoratori. La domanda, per essere regolare, va presentata dal datore di lavoro accompagnata da specifica fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi di fornire la provvista finanziaria per tutta la durata dell’operazione di esodo (massimo quattro anni). Una volta che l’Inps ha accettato l’accordo (con la validazione) e la domanda, scatta per il datore di lavoro l’obbligo a versare mensilmente (all’Inps) la provvista finanziaria per pagare la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata. In caso di mancato versamento della provvista mensile, l’Inps notifica un avviso di pagamento e, quando necessario, procede all’escussione della fideiussione.

La prestazione durante l’esodo. La prestazione durante il periodo di esodo è erogata ai lavoratori esodati, su richiesta del datore di lavoro, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro. L’importo della prestazione è pari a quello della pensione che spetterebbe al lavoratore in base alle regole vigenti all’atto di risoluzione del rapporto di lavoro (ossia all’atto dell’esodo e di accesso alla stessa prestazione). La contribuzione figurativa, che il datore di lavoro si impegna a versare per lo stesso periodo di esodo sulla «prestazione», evidentemente, peserà sulla misura della pensione (vera e propria) definitiva, al termine del periodo di esodo. Cioè quei contributi verranno valutati nel calcolo dell’importo della pensione spettante definitivamente al lavoratore. La prestazione non è reversibile in caso di decesso del beneficiario; nella triste evenienza, ai superstiti è liquidata la pensione indiretta secondo le consuete norme, tenendo conto eventualmente anche dei contributi figurativi che sono stati intanto versati a favore del lavoratore durante il periodo di esodo.
Quanto pesa la contribuzione figurativa. a procedura prevede che, per i periodi di erogazione della prestazione a favore dei lavoratori esodati, sia versata, a totale carico del datore di lavoro, la contribuzione figurativa correlata a tale prestazione, utile sia per il diritto che per la misura della successiva pensione (a termine del periodo di esodo). L’Inps ha stabilito che la retribuzione media mensile su cui calcolare i contributi figurativi sia pari alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive (in sostanza il valore della retribuzione imponibile esposta nel flusso UniEmens), divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33 (formula prefissato per legge). Sulla retribuzione imponibile media mensile così determinata, l’importo da versare a carico del datore di lavoro è pari al prodotto con l’aliquota di finanziamento vigente nel fondo previdenziale di appartenenza del lavoratore, tempo per tempo vigente (l’aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti attualmente vigente è pari al 33%). Il versamento va effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione, ossia per tutto il periodo di esodo volontario.

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