Le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2021 sulla maxi-detrazione del 110%
Fissata la nozione di indipendenza funzionale dell’unità
di Stefano Loconte e Lucianna Gargano

La legge di Bilancio per il 2021 accetta l’eredità del decreto Rilancio e continua a investire sul Superbonus 110%. Numerose le norme relative al Superbonus 110% intervenute a mano della legge di Bilancio per il 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020. Prima fra tutte, la proroga dell’agevolazione fino al 30 giugno 2022, ovvero, per taluni soggetti ed in presenza di determinate condizioni, fino al 31 dicembre 2022.
Estensione dell’arco temporale di riferimento.

È esteso l’arco temporale di riferimento previsto per le spese oggetto di detrazione in relazione agli interventi di riqualificazione energetica ed antisismici già ammessi al Superbonus. Le spese ora detraibili saranno quelle sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022: quelle sostenute sino al 31 dicembre 2021 dovranno essere ripartite tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo; sono invece previste quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022. Non solo. Per gli interventi effettuati dai condomini, è possibile è possibile usufruire dell’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 30 giugno risulti effettuato almeno il 60% degli interventi previsti. Inoltre, con specifico riferimento agli istituti autonomi case popolari (Iacp), è ora previsto che gli stessi possano usufruire dell’agevolazione per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, dunque non più esclusivamente fino al 30 giugno 2022. Qualora, come nel caso dei condomini, entro il 31 dicembre risulti effettuato il 60% degli interventi previsti, le spese da considerare saranno quelle sostenute fino al 30 giugno 2023. Coerentemente con la previsione dell’estensione dell’arco temporale di riferimento dell’agevolazione, si prevede altresì che le disposizioni circa la cessione del credito, ovvero lo sconto in fattura, si applichino anche con riferimento alle spese sostenute nel 2022.

Interventi «trainanti» e interventi «trainati».

Viene fornita la definizione di «indipendenza funzionale» riferita alle unità immobiliari, stabilendo che queste ultime possono ritenersi, appunto, «funzionalmente indipendenti», qualora dotate di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva, ovvero (i) impianti per l’approvvigionamento idrico, (ii) impianti per il gas, (iii) impianti per l’energia elettrica, (iv) impianto di climatizzazione invernale. Vengono ora compresi, nel novero degli edifici che accedono all’agevolazione, anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A. Nel novero degli interventi «trainanti», rientranti nella lettera a), dell’art. 119 citato, vengono ora ricompresi anche gli interventi per la coibentazione del tetto senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. Nel novero degli interventi «trainati», di cui al comma 2, del richiamato art. 119, vengono ora ricompresi anche gli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, anche ove effettuati in favore di persone dietà superiore a 65 anni. Rientrano nell’ambito di applicazione della maxi detrazione anche le spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici. Con riferimento agli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, confermata la natura «trainata» degli stessi, vengono ora previsti specifici limiti di spesa e viene espressamente istituito un obbligo di riconducibilità documentale delle spese sostenute rispetto agli interventi effettuati ed al soggetto che le pone in essere.

Ambito soggettivo.

È meglio delineato l’ambito soggettivo di riferimento, prevedendo che l’agevolazione sia altresì estesa anche alle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Per tali soggetti resta in ogni caso ferma la previsione per la quale gli interventi qualificati debbano essere realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari.

Adempimenti.

Sono meglio esplicitate le modalità per le deliberazioni dell’assemblea del condominio che hanno per oggetto l’imputazione ad uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento: le stesse sono considerate valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli interventi e almeno un terzo del valore dell’edificio, e in ogni caso a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole. Vengono specificatamente individuati i requisiti necessari al rispetto dell’obbligo di sottoscrizione della polizza di assicurazione da parte dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni. È introdotto un obbligo di natura formale, da esplicarsi presso il cantiere di realizzo degli interventi qualificati, avente ad oggetto la redazione del cartello dei lavori: lo stesso, esposto in un luogo ben visibile e accessibile, deve contenere anche la seguente dicitura: «Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, Superbonus 110% per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici».

Limiti di spesa per interventi antisismici in territori particolari.

Sono elevati del 50% i limiti delle spese ammesse all’agevolazione anche per gli interventi di ricostruzione di fabbricati danneggiati da terremoti in tutti quei comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Viene altresì previsto che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici che si sono verificati dal 1°aprile 2009, gli incentivi per gli interventi antisismici spettino per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

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