Michele Damiani
In dirittura d’arrivo i nuovi requisiti per le polizze assicurative inerenti alla responsabilità professionale per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per i professionisti della sanità. Il testo, bloccato al Mise da più di un anno, sarà esaminato dalla Conferenza stato-regioni il prossimo 18 gennaio. Si tratta dello schema di decreto sul «regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche private e per gli esercenti le professioni sanitarie», che attua una disposizione della cosiddetta «legge Gelli» (legge 24/2017) che, all’articolo 10, comma 6, prevedeva come entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge (quindi entro il 31 agosto 2017), il Mise avrebbe dovuto emanare il provvedimento con i requisiti minimi delle polizze.

Tra le novità per i professionisti, il collegamento tra polizza professionale e formazione (si veda ItaliaOggi del 27 agosto scorso). Si afferma infatti che: «L’assolvimento da parte dei soggetti responsabili di un numero di crediti in materia di educazione continua in medici a (Ecm) inferiore al 7% dei crediti relativi al triennio formativo antecedente alla data di verificazione del danno, è causa di esclusione dall’operatività delle coperture».

La garanzia assicurativa sarà prestata nella forma «claims made», operando per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel periodo di vigenza della polizza e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi in tale periodo e nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo. Viene poi stabilito che l’esercente la professione sanitaria sarà coperto anche aderendo a polizze tramite strutture, sindacati e rappresentanze istituzionali delle professioni sanitarie e che l’esercente possa essere garantito da coperture stipulate direttamente dalla struttura. Disciplinati anche i limiti di recesso da parte dell’assicuratore, che vengono limitati ai casi di reiterata condotta gravemente colposa dell’esercente la professione sanitaria accertata con sentenza definitiva che abbia comportamento il pagamento di un risarcimento del danno.

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