Lo ribadisce la sentenza n. 36257 emessa il 17 dicembre 2020 dalla I Sezione Penale della Corte di Cassazione. La guida senza patente ha rilievo penale se il conducente sottoposto ad una misura di prevenzione personale è scoperto alla guida di un autoveicolo o un motoveicolo, ma non se si tratti invece di un ciclomotore: categoria in cui è da ricondurre la bicicletta elettrica, come un qualsiasi veicolo dotato di motore elettrico, azionabile attraverso l’utilizzo di un acceleratore.

di F. Sulis e MR. OLIVIERO

Evoluzione del reato di guida senza patente

La guida senza patente sostanziava un reato previsto dal nostro ordinamento fino alla depenalizzazione contenuta nel Decreto Legislativo n. 8 del 2016 in vigore dal 6 febbraio 2016. La medesima condotta può assumere ancora rilievo penale ma soltanto in due ipotesi:

  • in caso di recidiva/reiterazione nel biennio;
  • laddove il soggetto che guidi senza patente sia sottoposto ad una misura di prevenzione personale.
Patente e misura di prevenzione personale
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