di Antimo Di Geronimo
Se il danno è la pensione e il risarcimento è lo stipendio, il docente che vince la causa ha sempre diritto alla rifusione delle spese legali e all’integrale risarcimento del danno. È illegittima, dunque, la sentenza di I grado con la quale sia stata disposta la decurtazione delle retribuzioni, spettanti come risarcimento del danno, con una somma pari ai ratei di pensione percepiti dal docente ingiustamente collocato in quiescenza. Ed è illegittima anche la compensazione delle spese legali. Perché chi vince la causa ha sempre diritto alla rifusione delle spese salvo gravi ed eccezionali motivi. È questo il principio affermato dalla Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza 590/2020. Il giudizio, di cui si è avuta notizia solo in questi giorni, era stato promosso da una docente. Che era stata posta in pensione d’ufficio perché aveva raggiunto l’età massima prevista all’epoca dei fatti. L’interesse leso si basava nel fatto che, avendo maturato pochi anni di contribuzione, l’importo del trattamento di pensione risultava notevolmente svantaggioso rispetto alla retribuzione in godimento. E la docente, invece, avrebbe voluto continuare a prestare servizio per incrementare il montante retributivo così da ottenere una pensione meno svantaggiosa.

All’epoca del pensionamento d’ufficio, peraltro, la disciplina dei limiti di età risultava differente tra uomini e donne, penalizzando le donne che risultavano obbligate a cessare dal servizio in anticipo rispetto agli uomini. Ed è proprio sulla base dell’accertamento del trattamento discriminatorio all’epoca vigente, che il giudice di primo grado le aveva dato ragione accogliendo il ricorso e aveva condannato l’amministrazione a reintegrarla in servizio e a pagare 12 rati di retribuzione a titolo di risarcimento. Il giudice, però, aveva disposto che l’importo dei ratei di pensione percepiti dalla ricorrente fino all’esito della sentenza dovessero essere detratti dalla somma spettante come risarcimento. E aveva compensato le spese.

La docente, quindi, ritenendo di avere titolo al pieno risarcimento e alla rifusione delle spese, aveva presentato ricorso in appello. E i giudici di secondo grado le hanno dato ragione condannando l’amministrazione a restituirle la somma spettante relativa ai ratei di pensione percepiti, al versamento dell’intera somma spettante a titolo di risarcimento e al pagamento delle spese legali: circa 15mila euro.

Il collegio ha motivato la sentenza spiegando che la cosiddetta compensatio lucri cum damno e, cioè, la compensazione del lucro introitato con la somma spettante a titolo di risarcimento, vale solo se il lucro e il danno derivano dal medesimo titolo. Vale a dire, quando dal danno patito dal soggetto derivi comunque un vantaggio direttamente collegato al fatto illecito. Si pensi, per esempio, al caso del docente assunto su uno spezzone al quale venga ingiustamente negata la cattedra completa. In quel caso è legittimo che l’importo della retribuzione ad orario pieno spettante venga decurtato del minore importo della retribuzione già introitata per lo svolgimento della supplenza sullo spezzone.

Nel caso della docente, invece, si trattava di situazioni completamente diverse. Il titolo del danno, infatti, era costituito dalla preclusione del diritto a rimanere in servizio. Mentre, il titolo della pensione percepita derivava dall’ingiusto collocamento in pensione. Pertanto, l’eventuale ripetizione delle somme, indebitamente percepite come pensione, avrebbe dovuto essere azionata dall’amministrazione con un’azione legale diversa da quella relativa alla causa in corso. Per quanto riguarda il regolamento delle spese, la Corte d’appello ha ritenuto che, a fronte del pieno accoglimento del ricorso, il giudice di I grado non avesse applicato correttamente gli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile. Citando la giurisprudenza della Corte di cassazione (I sezione civile, 25.09.1997 n.9419) il collegio ha spiegato che la compensazione delle spese si applica solo in caso di soccombenza reciproca oppure nel caso di novità della questione trattata o di un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. E cioè quando sussistano le gravi ed eccezionali ragioni, da motivare nella sentenza, previste dal codice di procedura civile a sostegno della decisione sulla compensazione delle spese.

Nel caso specifico non sussisteva alcuna di tali condizioni, tanto più che la materia trattata nel giudizio era stata già oggetto di precedenti decisioni da parte dello stesso giudice. La Corte d’appello ha spiegato, inoltre, che la condanna al pagamento delle spese in capo alla parte che perde la causa, prevista dall’articolo 91 del codice « trova il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per far valere le proprie ragioni». E quindi la compensazione disposta dal giudice di I grado aveva «pregiudicato ingiustamente la parte vittoriosa».

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