Il Provvedimento IVASS 107 del 12 gennaio 2021  modifica l’articolo 2, comma 1, lettera f), del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, nella parte in cui, nel definire il “portafoglio” , precisa che “… (omissis)…; il portafoglio non può essere costituito da soli sinistri”.

La modifica anticipa la revisione sistematica della normativa secondaria in materia di autorizzazione di operazioni straordinarie nonché di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa per adeguarla al framework Solvency II.

Lo specifico intervento sul Regolamento ISVAP n. 14/2008 – si legge nella relazione al provvedimento – consente di aggiornare gli orientamenti dell’Istituto in linea con l’approccio di altri Paesi europei e viene incontro all’esigenza, rappresentata dal mercato, di una maggiore flessibilità nell’organizzazione dell’attività assicurativa, ferma restando la salvaguardia degli interessi degli assicurati. Le regole prudenziali introdotte da Solvency II,
richiedendo la determinazione dei requisiti patrimoniali sulla base dei rischi assunti, consentono alle imprese di perseguire soluzioni organizzative più efficienti.

Tale modifica si inquadra anche nell’ambito della nuova normativa prudenziale, tenuto conto che la gestione di un portafoglio in run-off implica: i) l’amministrazione di una massa di rapporti assicurativi che devono essere gestiti ed eseguiti nel rispetto delle clausole contrattuali e delle prescrizioni legali che li disciplinano; ii) l’assunzione del rischio tipicamente legato alla fase di operatività delle coperture, riconducibile alla previsione e corretta quantificazione degli impegni assunti.

Infine, le metodologie di calcolo del requisito di capitale introdotte dal regime Solvency II seguono un approccio risk based che, comprendendo anche i rischi di riservazione e di mercato, consentono di cogliere in modo più adeguato i rischi relativi all’attività di gestione dei soli portafogli in run-off.

L’importanza della tematica è avvertita non solo in Italia ma anche a livello internazionale. In particolare, in EIOPA è in corso una discussione sulle specificità delle imprese che si occupano del run-off, avuto riguardo, tra l’altro, al modello di business specifico e ai principali rischi gravanti sulle predette imprese.

Qui il testo del provvedimento

Provvedimento