GIURISPRUDENZA RISARCIMENTO DANNI 

Lo conferma l’Ordinanza n. 29435 pubblicata il 23 dicembre 2020 dalla sesta sezione civile della Corte di Cassazione, nel solco dell’orientamento giurisprudenziale di legittimità dominante 

di MR. OLIVIERO

La pronuncia della Corte

Anche un dislivello considerevole di 12 cm. causato dai lavori in corso per la riqualificazione urbana di una piazza, se è ben visibile, esclude qualsiasi responsabilità del Comune che, pertanto, non è obbligato a risarcire eventuali danni per le lesioni riportate da un pedone a seguito di una caduta accidentale sulla pavimentazione irregolare.

I precedenti

Nonostante il concetto sia stato ampiamente espresso dalla corte di Cassazione in numerose decisioni precedenti, come abbiamo avuto modo di riferire, tenendovi sempre costantemente aggiornati su queste pagine, ad esempio con gli ultimi articoli: RESPONSABILITA’ DA COSE IN CUSTODIA: OSTACOLO VISIBILE NON E’ INSIDIANESSUN RISARCIMENTO SE L’INSIDIA E’ BEN VISIBILE è interessante rilevare come questa esimente della responsabilità valga anche per le insidie create dai lavori in corso se sono visivamente bene evidenziate ed anche correttamente segnalate.

CONTENUTO A PAGAMENTO
Il contenuto integrale di questo articolo è visualizzabile solo dagli abbonati aMENSILE Non sei abbonato?
Scopri i piani di abbonamento
Sei già abbonato? Effettua il login nel modulo sottostante
Hai dimenticato la Password?
Registrati