di Daniele Cirioli
Il Covid-19 impone di aggiornare anche la valutazione del rischio stress lavoro-correlato. Uno degli indicatori di verifica del rischio, infatti, è l’esposizione, deliberata o potenziale, ad agente biologico, situazione ricorrente nel periodo di pandemia. È quanto si desume, tra l’altro, dal manuale-guida dell’Inail sulla «valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato» che accompagna la «Piattaforma online», aggiornata venerdì dall’Inail, in ausilio alle aziende.

Lo stress lavoro-correlato. Secondo l’accordo europeo del 2004, lo stress è «una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro». Lo stress lavoro-correlato, pertanto, può interessare potenzialmente ogni luogo di lavoro e ogni lavoratore, perché causato da aspetti diversi strettamente connessi con l’organizzazione e l’ambiente di lavoro.

Tu sicurezza. A proposito del rischio stress lavoro-correlato, il dlgs n. 81/2008 (Tu sulla sicurezza) obbliga i datori di lavoro a valutare e gestire il rischio alla stregua di ogni altro rischio. La commissione consultiva permanente sulla sicurezza lavoro ha dettato delle indicazioni operative, secondo un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell’obbligo (si veda ItaliaOggi del 19 novembre 2010). Il metodo offre alle aziende strumenti validati e risorse specifiche, utilizzabili dalle aziende seguendo un approccio sostenibile e integrato, articolato per fasi, che prevede il coinvolgimento delle figure della prevenzione e dei lavoratori (si veda tabella).

Finalità. Scopo della valutazione rischio stress lavoro-correlato è l’identificazione di eventuali criticità relative ai fattori di «contenuto del lavoro» (carico di lavoro, orario, pianificazione dei compiti, ecc.) e di «contesto del lavoro» (ruolo, autonomia decisionale, rapporti interpersonali ecc.) presenti in ogni tipologia di azienda. Successivamente, partendo dall’analisi dettagliata delle criticità emerse, si prosegue implementando un’adeguata gestione del rischio, che consente di migliorare le condizioni di lavoro e dei livelli di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, impattando positivamente sulla competitività delle aziende e sulla qualità dei prodotti e dei servizi erogati.

La validità. Il manuale Inail fa notare che le indicazioni della commissione consultiva non riportano alcun termine di validità per la valutazione del rischio stress, così rimandando alla normativa del Tu che, sul punto, stabilisce che la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche al processo produttivo o all’organizzazione del lavoro, significative ai fini della sicurezza dei lavoratori o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. La presenza del rischio da agente biologico è una delle situazioni che possono modificare il rischio da stress che, dunque, va nuovamente valutato.

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