Gli intermediari nel 2021. Le nuove disposizione dell’Ivass in pillole

a cura di Enzo Furgiuele

La collaborazione tra intermediari, istituita nel 2012 con la Legge 221, è diventata praticamente un plurimandato di secondo livello, ormai largamente diffuso.

E’ stata oggetto di reiterati e successivi interventi da parte dell’Ente di vigilanza attraverso diversi provvedimenti e regolamenti che hanno introdotto elementi di chiarezza – ma anche di complessità – nella relazione tra gli intermediari coinvolti nella collaborazione.

Sono emersi nel frattempo importanti elementi di criticità in questa modalità di intermediazione che cerco di illustrare in modo sintetico, tralasciando volutamente sia quelli derivanti dalla relazione commerciale tra i due intermediari (concorrenza, ecc.) sia quelli relativi alla differente remunerazione complessiva degli affari (indennità di fine rapporto, ecc.).

In questa pillola esamino tre delle criticità che scaturiscono da aspetti puramente normativi, limitandomi ad enunciarle senza gli approfondimenti che sarebbero necessari e che saranno pubblicati nel prossimo numero di Assinews nella rubrica dedicata alla compliance:

  • La copertura del rischio conseguente all’incasso del premio da parte dell’intermediario proponente.

La comunicazione di incasso del premio effettuata dall’intermediario proponente all’emittente non produce automaticamente la copertura del rischio.

Un differente accordo tra i due intermediari non è efficace ove non sia convalidato dall’impresa stessa.

  • Collaborazione tra un agente e un broker che si avvale a sua volta del rapporto con un altro agente per l’emissione del contratto

Lo schema “A con B con A” non è conforme alla normativa in quanto manca un rapporto diretto e formalizzato tra i due agenti e questo falsa l’informazione da rendere al cliente, presupposto indispensabile della norma.

  • La collaborazione tra broker proponente e agente emittente

Questo tema è particolarmente importante a causa del volume di affari generati da questo rapporto, pari al 30% circa dei premi danni non auto di tutto il mercato assicurativo.

Se il Broker è ratificato ex art.118 dall’impresa mandante dell’agenzia, quest’ultima agisce come ausiliario dell’impresa stessa.

Il rapporto è considerato equivalente a quello che potrebbe essere instaurato dal broker direttamente con la compagnia.

Se il Broker non è ratificato dall’impresa mandante dell’agenzia il rapporto è considerato come “collaborazione orizzontale” e di conseguenza soggetto alle relative norme, con una differenza sostanziale in termini di procedure e di assunzione di responsabilità.

Sono presenti altre criticità – non meno importanti – connesse all’attività di intermediazione attraverso la collaborazione orizzontale, ma sono molte le opportunità e i vantaggi che questa forma di plurimandato di secondo livello offre.

L’intermediario, nel suo ruolo di imprenditore, deve valutare vantaggi e svantaggi della collaborazione orizzontale e decidere se questa modalità di distribuzione è correlata alle proprie competenze, all’esperienza acquisita e al target dei propri clienti.

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Collaborazione

Leggi anche le precedenti pillole:

  1. Gli accordi di collaborazione tra intermediari
  2. Nuovo requisito per l’accesso all’attività di distribuzione assicurativa
  3. Le nuove disposizioni Ivass in pillole: eliminato l’adempimento relativo alla comunicazione di vigenza della RC professionale

  4. Provvedimento Ivass 97/2020: Le nuove modalità di informativa precontrattuale

  5. Provvedimento 97/2020: valutazione delle richieste ed esigenze del contraente

  6. Il “principio della rilevanza” della violazione nel procedimento sanzionatorio
  7. Le verifiche Ivass

  8. L’archivio documentale dell’intermediario