Matteo Pozzi, Fms tax & law firm
Assicurazione Rc obbligatoria per gli sciatori che utilizzeranno le piste. Per quanto riguarda lo sci alpino, la polizza dovrà essere necessariamente messa a disposizione dal gestore al momento dell’acquisto dello skipass. È uno dei nuovi obblighi che caratterizzeranno la pratica sciistica una volta che sarà approvata definitivamente la riforma dello sport.

L’argomento è uno dei temi caldi del momento; infatti, le recenti misure emanate dal governo per il contenimento della pandemia da Covid-19 hanno disposto la chiusura degli impianti sciistici almeno sino al prossimo 15 febbraio, lasciando a bocca asciutta migliaia di appassionati sciatori e aggravando la già compromessa situazione delle attività turistico-sportive dei territori montani.

Ciononostante, l’iter della riforma dello sport procede (si veda altro articolo in pagina) tanto che, nelle scorse settimane, si sono tenute avanti le competenti commissioni parlamentari le audizioni illustrative di proposte e modifiche da parte di svariate componenti rappresentative del mondo dello sport. Anche lo schema di decreto legislativo recante misure di sicurezza nelle discipline sportive invernali (art. 9 della legge 8 agosto 2019 n. 86) è stato oggetto di attenzione e criticità con il proposito specifico di formulare un testo che riesca a meglio coordinare le esigenze di tutti gli operatori del settore sportivo e dei comprensori sciistici (gestori impianti, sciatori, atleti, sci club, maestri si sci, guide alpine ecc.).

Sono molte le valutazioni, alcune anche critiche, sollevate dalle associazioni in audizione. In primo luogo, se il testo ha come finalità quello di riorganizzare tutto il comparto della sicurezza nelle discipline sportive invernali, non si comprende come mai ne vengano menzionate solo alcune e non quelle organizzate sotto l’egida della Federazione sport invernali (Fisi); così facendo, si avrebbe un quadro unico di riferimento normativo per tutto lo specifico settore sportivo. Sulla stessa linea, pertanto, andrebbero ricompresi tra i soggetti destinatari della predetta normativa anche la categoria dei maestri di sci che, allo stato, non viene nemmeno citata nonostante risulti disciplinata dalla legge n. 81/1991. Rispetto alla regolamentazione delle aree sciabili, occorrerebbe stabilire criteri meno stringenti e discriminatori per l’individuazione dei c.d. «snow park» riservati alle evoluzioni acrobatiche che, secondo l’attuale schema, sarebbe possibile solo per comprensori con più di venti impianti e, comunque, demandando la decisione solo al comune. Un altro tema spinoso sollevato è quello relativo alla responsabilità del gestore per cattiva manutenzione delle piste e delle conseguenze risarcitorie nei confronti dei soggetti danneggiati. Ed infatti, sarebbe opportuno fornire specifica e dettagliata definizione di cosa si intenda per «pericolo» (distinguendolo in «tipico» e «atipico» e delimitandone la concreta avversità per l’utente delle piste), evitando così che le relative interpretazioni vengano effettuate, invece, dalle corti giudiziarie chiamate a dirimere le relative controversie: l’attuale definizione, traslata dall’attuale legge n. 363/2003, appare ancora troppo generica nella sua formulazione di mera «cattiva condizione del fondo».

Molto apprezzato l’obbligo dell’installazione dei defibrillatori semiautomatici (Dae) all’interno degli impianti, sebbene sia stato sottolineato come occorra identificare specifici criteri di collocamento degli stessi strumenti, specie in comprensori molto vasti e dotati di grande affluenza.

Parte centrale del documento di riforma attiene alle norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili con richiamo ad una condotta prudente e diligente nonché conforme alle personali capacità tecniche. Il complesso normativo, riprendendo i principali aspetti già contenuti nella legge n. 363/2003, mantiene operativo il criterio presuntivo del concorso di colpa ex art. 2054 del codice civile nello scontro fra sciatori, analogamente a quanto avviene nella circolazione stradale. Ciononostante, tale previsione è stata oggetto di svariate critiche e perplessità che avrebbero, di contro, preferito adottarsi l’istituto generale della responsabilità per fatto illecito (art. 2043 c.c.), peraltro più vicino al principio di «auto responsabilizzazione» degli utenti delle piste e richiamato proprio dall’art. 1 dello schema di decreto in esame. A supporto della previsione di cui sopra e quale specifica forma di tutela, la riforma in questione prevede, come detto, l’obbligo di assicurazione Rc in capo agli «sciatori che utilizzano le piste» la cui polizza, per quanto riguarda lo sci alpino, dovrà necessariamente essere messa a disposizione del gestore all’atto di acquisto dello skipass. In ogni caso, visto l’obiettivo del legislatore, non si comprende il motivo per cui siffatta obbligatorietà debba ricadere solo su colui che utilizza le piste sciistiche e non anche per gli avventori delle altre discipline o attività (es. slittino). Analogamente, anche l’obbligatorietà del caso protettivo fino a diciotto anni, andrebbe applicato a tutte le discipline invernali così come indicate dalla Fisi.

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