di Marco Nobilio
La legge di Bilancio ha prorogato al 2021 l’anticipo pensionistico sociale (Ape sociale) riservato alle maestre e ai maestri di scuola dell’infanzia, agli invalidi e a chi assiste un familiare disabile. Ed ha prorogato, sempre fino al 2021, la possibilità, solo per le donne, di accedere al trattamento pensionistico anticipato (cosiddetta opzione donna). Non è prevista, invece, alcuna proroga dell’accesso anticipato alla pensione per effetto della cosiddetta quota 100. Alla quale avranno accesso solo i docenti e i non docenti che avranno maturato i requisiti entro il 2021. Dopo di che, salvo proroghe dell’ultima ora, questa possibilità dovrebbe definitivamente cessare.

L’anticipo pensionistico (ape sociale) è un’indennità che viene corrisposta dall’Inps per 12 mensilità (non è prevista la tredicesima) fino alla maturazione dei requisiti per la pensione anticipata prevista dall’articolo 15 del decreto-legge 4/2019: 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi a prescindere dall’età. Oppure alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia: 67 anni di età (e, in via ordinaria, almeno 20 anni di contribuzione). L’accesso all’Ape sociale è consentito, previo conseguimento del requisito di almeno 63 anni di età, alle maestre e ai maestri di scuola dell’infanzia in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto il relativo servizio da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7.

Hanno titolo ad accedere al beneficio anche i docenti e i non docenti, appartenenti a qualsiasi grado od ordine di scuola, se in possesso di una percentuale di invalidità non inferiore al 74% e almeno 30 anni di contribuzione. L’accesso è consentito anche ai soggetti che assistano in via esclusiva un familiare portatore di handicap grave da almeno 6 mesi e che vantino un’anzianità contributiva di almeno 30 anni. Il requisito minimo di 30 anni di contributi è previsto anche ai fini dell’accesso all’Ape sociale da parte dei disoccupati entro 36 mesi dalla cessazione, che abbiano fruito totalmente del periodo in cui si percepisce l’indennità di disoccupazione. I commi 339 e 340 dell’articolo 1, della legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021) prevedono che l’Ape sociale sarà fruibile anche per coloro che ne matureranno i requisiti anche nel 2021. Le domande di accesso al beneficio dovranno essere presentate entro il 31 marzo prossimo oppure entro il 15 luglio.

L’opzione donna è un trattamento pensionistico anticipato al quale hanno accesso solo le donne. E’ regolato dal decreto-legge 4/2019 e prevede che, quest’anno, per accedervi, la lavoratrice debba avere maturato almeno 35 anni di contribuzione e 58 anni di età entro il 31 dicembre 2019. Il comma 336, dell’articolo 1, della legge 178/2020, sposta in avanti di un anno il termine finale ai fini della maturazione dei requisiti, fissandoli al 31 dicembre 2020. Pertanto, le docenti e le lavoratrici Ata che intenderanno accedere a questo beneficio, avendo maturato i requisiti entri il 31 dicembre 2020, potranno presentare la relativa domanda entro il 28 febbraio prossimo. L’esercizio dell’opzione comporta la perdita del diritto a far valere l’anzianità contributiva maturata con il sistema retributivo. Pertanto, l’intero importo del trattamento viene calcolato valutando l’intera anzianità con il sistema contributivo.

Il 2021 è l’ultimo anno in cui sarà possibile accedere alla pensione con un’anzianità contributiva minima di 38 anni e almeno 62 anni di età. L’applicazione della disciplina sperimentale introdotta dagli articoli 14 e seguenti del decreto-legge 4/2018 (la cosiddetta Quota 100), infatti, è prevista solo per il triennio 2019-2021. Quest’anno, dunque, è l’ultimo anno di vigenza e nella legge di bilancio non è prevista alcuna proroga.

Inalterati anche i requisiti Fornero. Restano ferme le disposizioni sui requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia. Che quest’anno restano fissati in 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi sia per gli uomini che per le donne. E anche quelli ai fini dell’accesso alla pensione di anzianità: 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, a prescindere dall’età anagrafica.

Anche sulla decorrenza delle pensioni restano in vigore le norme dell’articolo 59, comma 9, della legge n. 449/1997, secondo le quali, per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno.

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