di Luigi Chiarello
Più aiuti alle imprese e più tempo alla pubblica amministrazione per erogarli. Raddoppiano i massimali di agevolazione in regime temporaneo da coronavirus e passa da tre a dieci mln di euro il contributo che lo stato potrebbe erogare a copertura dei costi fissi delle aziende che accusano perdite superiori al 30% del fatturato, a causa della pandemia. In più, qualora un governo volesse (o potesse) farlo, ci sarà tempo fino a fine 2022 per trasformare prestiti alle imprese, anticipi e garanzie sul credito in sovvenzioni a fondo perduto.

Con un emendamento approvato ieri (e anticipato da ItaliaOggi il 21 gennaio 2020) la Commissione europea ha deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2021 il cosiddetto Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato adottato il 19 marzo 2020 (ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea) per sostenere l’economia nel contesto dell’epidemia da Covid-19.

Si tratta della seconda proroga a riguardo: inizialmente, il cosiddetto Temporary framework doveva scadere il 31 dicembre 2020; quindi è stato esteso una prima volta fino al 30 giugno 2021, fatta eccezione per le misure di ricapitalizzazione che potevano essere concesse fino al 30 settembre 2021.

Ora è stata formalizzata la decisione di tenere aperta la finestra agevolativa aggiuntiva, direttamente fino a fine anno.

Al contempo, dicevamo, la Commissione europea ha deciso anche di ampliare l’ambito di applicazione del Quadro temporaneo di aiuti aumentando i massimali di agevolazione in esso fissati e consentendo la conversione di alcuni strumenti rimborsabili in sovvenzioni dirette fino alla fine del prossimo anno. Andiamo con ordine.

Questi i nuovi massimali temporanei di aiuto:

– per le aziende attive in tutti i settori con esclusione delle attività agricole e della pesca il massimale di aiuti temporaneo sale da 800mila a 1,8 milioni di euro;

– per le aziende impegnate nella produzione primaria di prodotti agricoli passa da 100mila a 225mila euro;

– per le attività della pesca e dell’acquacoltura passa da 120 mila a 270 mila euro.

De minimis e contributo sui costi fissi. Come già previsto per il precedente Temporary framework, questi aiuti possono essere combinati con quelli erogati in regime de minimis fino a un massimo di 200 mila euro per azienda per un periodo massimo di tre esercizi finanziari, ma solo in subordine al rispetto dei requisiti de minimis da parte delle songole attività. A riguardo, è utile ricordare che il regime de minimis prescrive un tetto di 30 mila euro per le aziende della pesca e dell’acquacoltura e di 25 mila euro per le attività del comparto agricolo in senso stretto. In più, la Commissione Ue dispone che per le aziende particolarmente colpite dalla crisi generata dalla pandemia – cioè quelle che accusano perdite di fatturato di almeno il 30% durante il periodo di riferimento dell’agevolazione rispetto allo stesso periodo del 2019 – lo stato possa contribuire alla parte dei loro costi fissi sono coperti dai loro ricavi, per un massimo di 10 mln di euro per azienda. Anche questa è una novità assoluta, perché prima il tetto massimo previsto era di 3 mln.


Conversione di strumenti rimborsabili in contributi diretti. La Commissione consentirà agli stati membri di trasformare in sovvenzioni dirette tutti gli strumenti rimborsabili erogati. Si tratta, in sostanza, di garanzie, prestiti e anticipazioni rimborsabili concessi nell’ambito del temporary framework; la conversione sarà possibile fino al 31 dicembre 2022, ma solo a condizione che vengano soddisfatte tutte le condizioni del quadro temporaneo. «In linea di principio», fa sapere Bruxelles, questa conversione non potrà superare i nuovi massimali d’aiuto dettati dalla commissione. E cioè 225 mila euro per le imprese agricole, 270 mila euro per quelle ittiche e 1,8 mln di euro per tutte le altre.

Assicurazioni a breve termine sull’export. Infine, vista la persistente e diffusa carenza di capacità privata sufficiente a coprire tutti i rischi generati dalla pandemia sul versante delle esportazioni verso i paesi a rischio assicurabile di mercato, la commissione ha disposto una proroga fino a fine anno (oggi vale fino al 30 giugno 2021) della rimozione temporanea di tutti i paesi dall’elenco degli stati con «rischio assicurabile sul mercato».

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