IL VOSTRO QUESITO

Il 27 gennaio 2015 un contraente/assicurato “consumatore” ha stipulato un contratto “Casa” con durata decennale (scadenza il 27 dicembre 2025, la clausola inserita in polizza che prevede il recesso trascorsi 5 anni, ma con effetto dall’annualità successiva (come da copia allegata)
L’art. 1899 c.c. prevede che l’assicurato di un contratto di durata poliennale che supera i cinque anni, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Sulla base di tale previsione, si ritiene che il contraente possa esercitare il recesso a partire dal quinto anno, posto che la norma individua espressamente il periodo di durata del contratto che giustifica l’esercizio del recesso, disponendo che “…se il contratto supera i cinque anni..”, il contraente può recedere con un termine di preavviso di 60 giorni e sempre che sia “…trascorso il quinquennio..”.
Il riferimento al decorso del quinquennio comporta, infatti, che il recesso potrà essere esercitato solo se il contratto è stato in vita per almeno cinque anni.
Pertanto prevedere “con effetto dall’annualità successiva” non ci sembra corretto.

L’ESPERTO RISPONDE


Troviamo la risposta al dubbio espresso nel Pronunciamento ISVAP del 15.06.2010 CHIARIMENTI APPLICATIVI IN TEMA DI POLIZZE POLIENNALI
… Inoltre, considerato che la produzione degli effetti del contratto è subordinata al pagamento del premio e che tale pagamento avviene anticipatamente, se il contratto ha una durata pari o superiore a cinque anni è sufficiente che siano state pagate cinque annualità di premio affinché il contratto, avendo prodotto i suoi effetti per un quinquennio, possa essere disdettato. Il recesso, come previsto dall’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 1889 c.c., produrrà i suoi effetti “… dalla fine dell’annualità nel corso della quale tale facoltà di recesso è stata esercitata.”
Al contrario, ammettere l’esercizio del recesso a partire dal sesto anno non si ritiene rispondente alle finalità della norma in quanto trasformerebbe la condizione di esercizio della facoltà di recesso introdotta dal legislatore (il decorso del quinquennio) in un dies a quo per l’esercizio del recesso medesimo, con l’inevitabile conseguenza di vincolare il contraente per un periodo superiore (sei anni) rispetto a quello di cinque anni ritenuto congruo dal legislatore.