IL VOSTRO QUESITO

Un nostro cliente nel 2012 ha avuto un sinistro con torto, la polizza interessata è un contratto RC Auto con formula a franchigia.
La compagnia all’epoca dei fatti paga il sinistro e non chiede mai la franchigia.
Nel 2019 al cliente arriva una raccomandata con la quale gli vieni intimato il pagamento della franchigia inerente al sinistro causato nel 2012.
A mio parere, il diritto della compagnia ad avere la somma corrispondente la franchigia contrattuale è ampiamente prescritto, in quanto il sinistro è stato sia pagato che chiuso a fine 2012.
Nel caso specifico è corretto invocare la prescrizione biennale? E il termine da che data decorre?Dalla data del sinistro o dalla data di pagamento del sinistro?

L’ESPERTO RISPONDE


L’art. 2952 del codice civile, come modificato il 27 ottobre 2008, prevede nei primi due commi che “Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.”.
L’art. 2935 del codice civile dispone: “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.”.
Alla luce di quanto sopra il diritto dell’assicuratore al pagamento della franchigia da parte del contraente si prescrive in due anni dalla data di pagamento del sinistro.