di Carla De Lellis

Conto alla rovescia sugli adempimenti per la tutela assicurativa Inail dei rider. Dal 1° febbraio, infatti, decorre il nuovo regime assicurativo e, pertanto, prima di tale data, le imprese devono effettuare tutti gli adempimenti assicurativi per i «lavoratori autonomi che svolgono l’attività di consegna beni in ambito urbano con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme digitali» (c.d. rider). Lo spiega l’Inail nella nota prot. n. 866/2020, in attesa di una futura circolare con le novità. Se l’impresa non ha un proprio codice ditta né posizioni assicurative territoriali aperte (Pat), deve trasmettere all’Inail, in via telematica, entro il 1° febbraio, la denuncia d’iscrizione con le relative informazioni per la valutazione del rischio e per il calcolo del premio assicurativo. Se, invece, l’impresa è già nota all’Inail deve presentare la denuncia di variazione attività, entro 30 giorni dalla data di decorrenza del nuovo regime assicurativo, in relazione alla nuova attività di consegna beni.
Tra le informazioni che l’impresa deve fornire, fondamentale è quella relativa al mezzo usato per le consegne (scooter, bici o altro, oppure a piedi) e la percentuale delle attività eseguite in relazione ai diversi mezzi, per esempio con bicicletta o ciclomotore 70%, auto o altro mezzo di trasporto 15%, a piedi 15%, perché la voce di rischio da attribuire alle lavorazioni può variare in funzione del mezzo usato per le consegne.
Il premio è totalmente a carico dell’impresa e va versato in anticipo. Per fissare le retribuzioni presunte, le aziende moltiplicano il numero di giornate di effettiva attività che si presume verranno svolte dai rider per il valore della retribuzione giornaliera convenzionale, pari a 48,74 euro. Con l’autoliquidazione 2020/2021 verrà stabilito il premio dovuto per il corrente anno 2020. Sarà l’Inail a inviare, tramite Pec, il certificato di assicurazione/variazione, nonché il premio da versare, in via anticipata, per il 2020 tramite F24.
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