di Carla De Lellis

Più soldi al fondo vittime di gravi infortuni sul lavoro. La manovra 2020, infatti, incrementa il fondo di un milione di euro per il 2020, 2 milioni di euro per il 2021 e 3 milioni di euro per l’anno 2022. Più soldi, inoltre, al fondo diritto al lavoro dei disabili, per il finanziamento degli incentivi all’assunzione.
Fondo vittime di gravi infortuni. Il fondo, si ricorda, eroga attualmente una prestazione economica, una tantum, ai familiari dei lavoratori, assicurati e non all’Inail, vittime di gravi infortuni. Beneficiari sono, in particolare, i seguenti familiari: coniuge superstite; figli legittimi, naturali, adottivi fino ai 18 anni d’età; fino a 21 anni d’età se studenti di scuola media superiore o professionale; fino a 26 anni d’età se studenti universitari; in caso di inabili maggiorenni, finché dura l’inabilità. In mancanza di coniugi o figli, beneficiari sono i genitori (naturali o adottivi) a carico del lavoratore deceduto; fratelli e sorelle se a carico o conviventi con il lavoratore deceduto. Per gli eventi dello scorso anno, l’importo della prestazione è stata variabile da un minimo di 3.700 euro a un massimo di 14.200 euro (dm n. 51/2019).
Fondo diritto al lavoro dei disabili. Cinque milioni in più al fondo per il diritto al lavoro dei disabili per l’anno 2020. Tra le misure rifinanziate dalla manovra 2020, c’è l’incentivo all’occupazione dei lavoratori con disabilità. Si ricorda che la misura riconosce ai datori di lavoro, a domanda, un incentivo:
– del 70% della retribuzione mensile, per 36 mesi, per il lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria delle tabelle annesse al T.u. delle norme in materia di pensioni di guerra (dpr n. 915/1978);
– del 35% della retribuzione mensile, per 36 mesi, per il lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato, con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria delle tabelle annesse al T.u. delle norme in materia di pensioni di guerra (dpr n. 915/1978);
– del 70% della retribuzione mensile, per 60 mesi, del lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a termine di durata non inferiore a 12 mesi e per tutta la durata del contratto.
Riduzione del cuneo fiscale. Per il momento c’è soltanto il buon proposito. Con riferimento alla tassazione delle persone fisiche e del lavoro, infatti, viene costituito il «Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti (cuneo fiscale)», con dotazione di 3 miliardi di euro per l’anno 2020 e 5 miliardi a decorrere dal 2021 (art. 1, comma 7), al fine di provvedere all’abbassamento della percentuale che misura la differenza tra quanto sborsa il datore di lavoro e quanto finisce nelle tasche dei lavoratori. Il «cuneo», infatti, è la differenza tra il costo del lavoro sostenuto dal datore di lavoro e la retribuzione netta percepita dal lavoratore ed è calcolato come rapporto (percentuale) della somma di imposte sul reddito, contributi sociali a carico del lavoratore e contributi sociali a carico del datore di lavoro, e il costo del lavoro totale. L’Italia ha un cuneo fiscale del 47,9% (24% riconducibile agli oneri sociali a carico del datore di lavoro, 16,7% alle imposte sul reddito e 7,2% agli oneri sociali a carico del lavoratore) per un lavoratore medio senza figli (nel 2018 è al terzo posto, trai paesi Ocse dopo Belgio e Germania. Tra i Paesi Ocse, nel 2018, il cuneo fiscale medio è stato del 36,1%).

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