di Leonardo Comegna
La manovra economica 2020, salvo modifiche che potrebbero giungere in primavera con la presentazione del Documento di Economia e Finanza – Def, lo strumento di programmazione della politica economica del Governo, ribadisce le misure di flessibilità rivolte al pensionamento anticipato. Ecco di seguito il dettaglio.

Pensione quota 100. È l’assoluta novità della mini riforma attuata con la legge di Bilancio 2019. Una misura introdotta in via sperimentale, ossia limitatamente al triennio 2019/2021, che consente di andare in pensione anticipata maturando la «quota 100», ossia sommando l’età anagrafica (almeno 62 anni) e gli anni di contributi (minimo 38).
Proprio perché sperimentale, «quota 100» sarà spendibile entro il 31 dicembre 2021, termine entro cui occorre maturare sia l’età che la contribuzione. In tale ipotesi non importa che entro la stessa data venga avanzata la richiesta di pensionamento visto che, una volta conseguito il diritto (entro il dicembre 2021), la domanda di pensione potrà essere formulata in qualsiasi momento.
Possono avvalersene tutti i lavoratori, dipendenti e autonomi, a patto che non siano già titolari di una pensione diretta (l’eventuale reversibilità non conta). Con la novità della «quota 100», l’anno scorso sono tornate anche le «finestre» di uscita, ovvero l’arco temporale intercorrente fra la maturazione del diritto e l’effettivo pensionamento, abolite dalla riforma Fornero del 2012. La decorrenza della pensione è fissata al primo giorno del quarto mese successivo al raggiungimento dei requisiti.

Lavoro vietato. L’assegno con «quota 100» non è cumulabile con redditi da lavoro. Fa eccezione l’attività occasionale con introiti fino a 5 mila euro l’anno. Il divieto durerà fino alla data in cui il pensionato raggiungerà l’età di vecchiaia, ovvero i 67 anni. Condizione questa che dovrebbe scoraggiare una parte dei potenziali aventi diritto. È il caso del cf che non intende rinunciare alla sua attività, specie se vicino ai 67 anni, ovvero vicino ai 42 anni di versamenti.
Ancora irrisolta, infine, la questione dell’accesso alla pensione quota 100 da parte del consulente che, pur avendo di fatto cessato l’attività lavorativa, è costretto a tenere aperta la partita Iva sino a quando non gli siano state liquidate tutte le spettanze dovute. Medesima situazione si riscontra nel caso del professionista il cui contratto – che lo lega alla casa mandante – prevede, in caso di cancellazione dall’albo, un’indennità di portafoglio in base alla clientela.
Indennità che viene pagata nel giro di qualche anno con rate costanti.

Pensione di anzianità. Nessuna novità circa la cristallizzazione del requisito contributivo unico di pensionamento, per gli anni dal 2019 al 2026. Durante questo periodo le donne potranno andare in pensione con 41 anni e 10 mesi di contributi e gli uomini con 42 anni e 10 mesi. In entrambi i casi però, si applica una finestra di tre mesi prima dell’accesso al riposo. In pratica «in pensione» si va con 42 anni e 1 mese per le donne e con 43 anni e 1 mese per gli uomini.
A differenza della pensione di vecchiaia (e anche di quota 100), per la quale occorre maturare due requisiti per avervi diritto (età e anni di contributi), la pensione anticipata (l’ex pensione di anzianità) ha la particolarità di consentire l’accesso alla rendita sulla base di un solo requisito: quello contributivo, indipendentemente dall’anagrafe, valido per tutti, lavoratori, privati, pubblici e autonomi.

Opzione donna. Si tratta di una misura a favore esclusivo delle lavoratrici, già operativa negli anni passati. La facoltà è esercitabile a una condizione: optare per il meno vantaggioso calcolo contributivo di tutta la pensione. Ciò significa incassare un assegno Inps con una penalizzazione, che può arrivare, a seconda dei singoli casi, anche al 25-30%. Il «decretone» di gennaio 2019 ha rinnovato la misura a favore di coloro che entro il 31 dicembre 2018 avevano maturato un’anzianità contributiva almeno pari a 35 anni e un’età non inferiore a 59 anni (58 se dipendenti). Con la proroga attuata con la legge di Bilancio 2020, ora potranno ottenere la pensione anche le consulenti finanziarie nate nel 1960, a condizione che abbiano raggiunto i 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2019. Val la pena ricordare che per la decorrenza della pensione (nessuna novità) si dovrà comunque attendere 18 mesi.

Precoci. Niente di nuovo riguardo ai cosiddetti «precoci», ossia coloro che possono contare su un anno di contribuzione (da effettivo lavoro), accreditato prima del compimento dei 19 anni di età. Possono continuare a ottenere il pensionamento anticipato con 41 anni di contributi (uomini e donne), in luogo dei 42 anni e 10 mesi, o 41 anni e 10 mesi. Non tutti. Ma solo chi assiste, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (legge n. 104/1992) e i soggetti riconosciuti invalidi civili in misura non inferiore 74%. (riproduzione riservata)

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