GIURISPRUDENZA

Autore: Laura Opilio E Luca Odorizzi
ASSINEWS 315 – gennaio 2020

L’11 novembre 2019 sono state depositate ben dieci sentenze della terza sezione della Corte di Cassazione (dalla n. 18985 alla n. 28994), che affrontano in maniera sistematica alcuni nodi cruciali in materia di responsabilità medico-sanitaria.

La data di pubblicazione non è casuale: undici anni prima, l’11 novembre 2008, le sezioni unite avevano pubblicato le celebri quattro sentenze cd. di San Martino (nn. 26972- 26973-26974-26975) che avevano ridisegnato il sistema del danno non patrimoniale, segnando un punto di svolta nella materia. Le dieci sentenze del 2019 si pongono il medesimo obiettivo di rielaborazione, sintesi e sistematizzazione che era stato proprio delle sezioni unite del 2008, tanto che i primi commentatori parlano di “nuovo decalogo di San Martino”.

L’intervento della terza sezione – preceduto da una accurata selezione degli argomenti da trattare – è volutamente di ampio respiro e, in senso lato, nomofilattico: astraendo dal caso concreto, le sentenze mirano a compiere un’opera di sistematizzazione, individuando i principi regolatori e i filoni interpretativi ritenuti corretti, al fine di ribadirli, ampliarli e perfezionarli.

Ne risultano una serie di regole generali che aiutano l’operatore ad orientarsi in un ambito – quello della medical malpractice – dove l’assicurazione riveste un ruolo centrale. Di seguito, senza pretesa di completezza, si illustrano brevemente i principi sanciti dalla Corte.

1) Risarcimento del danno da violazione dellobbligo di consenso informato (Cass. 28985/2019) Il paziente ha il diritto (oggi positivizzato dalla legge Gelli- Bianco, ma da tempo presente nell’elaborazione giurisprudenziale) di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché eventuali terapie alternative, al fine di garantire la libera e consapevole scelta. L’inadempimento dell’obbligo informativo da parte del medico può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute e un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione. Tali danni non sono, tuttavia, in re ipsa.

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