IL FATTO

Autore: Michele Borsoi
ASSINEWS 315 – gennaio 2020

Premessa
La responsabilità dell’appaltatore è frutto di un’obbligazione di risultato. La natura della sua obbligazione non può infatti essere solo quella di mezzi, in quanto egli con il contratto d’appalto si obbliga verso il committente al raggiungimento di un risultato tecnico conforme.

La differenza con un’obbligazione di mezzi è abissale. In questa seconda ipotesi l’appaltatore avrebbe soltanto il dovere di diligenza nell’esecuzione dell’appalto e nulla gli sarebbe imputabile nel caso di esecuzione di un’opera non conforme.

Il fatto
L’obbligazione di risultato discende dal fatto che l’appaltatore è tenuto a individuare e rilevare i possibili vizi dell’opera dipendenti dal progetto, nonché ad operare nel rispetto dell’esecuzione a regola d’arte. A questi obblighi si associa il principio di autonomia che gli consente di non procedere laddove riconosca che dall’esecuzione del progetto ne deriverebbe un danno all’opera.

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