Ridotti i benefici del riscatto soft della laurea. I periodi così riscattati, infatti, sono pienamente efficaci solo per il diritto non anche per la misura della pensione. Pertanto, in forza del riscatto si potrà acquisire il diritto alla pensione anche in data antecedente a quella della domanda di riscatto, ma i relativi contributi avranno effetto sulla misura della pensione a partire dal mese successivo alla domanda di riscatto. Tali periodi di riscatto, inoltre, sono sempre esclusi dalla retribuzione pensionabile ai fini del calcolo dell’eventuale quota retributiva della pensione.

Lo precisa l’Inps nella circolare n. 6/2020 di ieri. Riscatto degli studi. La questione riguarda il riscatto del periodo di studi, per il quale il dl n. 4/2019 ha previsto un alternativo criterio di calcolo dell’onere, quando il periodo da riscattare si colloca nel sistema contributivo: oltre a quello ordinario (33% della retribuzione degli ultimi 12 mesi) è previsto il calcolo dell’onere in misura pari al 33% del minimo contributivo di artigiani e commercianti (15.878 euro nel 2019, per cui il costo di riscatto di un anno di studio è 5.240 euro). Efficacia del riscatto. Come sancito dalla giurisprudenza, l’Inps ha sempre riconosciuto a tutti i riscatti (sia valutati con la regola retributiva sia con quella contributiva) il principio di retrodatazione degli effetti, tanto ai fi ni del diritto che della misura della pensione (c.d. effi cacia giuridica ab origine).

Nella circolare n. 6/2019 l’Inps precisava che anche ai periodi riscattati con il criterio soft si doveva riconoscere la «stessa valenza» degli altri riscatti. Invece così non è poiché, precisa ora l’Inps, il principio è vincolato dai «limiti emergenti dalla normativa di riferimento». Il che vuol dire che, ai fi ni della maturazione del diritto alla pensione, i periodi riscattati con il criterio soft vanno considerati nella loro collocazione temporale; mentre, agli effetti patrimoniali i contributi (da riscatto) hanno effi cacia nella rivalutazione nel montante individuale soltanto dalla «data della domanda di riscatto». In pratica è possibile che, in forza di un riscatto soft, si acquisisca diritto alla decorrenza della pensione (con sistema contributivo o misto) in data antecedente alla domanda di riscatto. In tal caso, però, la misura dei ratei di pensione compresi tra la data della pensione e la data della domanda di riscatto sarà calcolata senza considerare nel montante individuale i contributi del periodo riscattato. Inoltre, laddove il montante relativo al riscatto sia determinante affi nché l’importo della pensione raggiunga i limiti minimo fi ssati dalla legge, la decorrenza non potrà essere antecedente alla domanda di riscatto. Opzione donna. Alla luce dei chiarimenti l’Inps precisa, ancora, che chi si avvale di opzione donna (prorogata a quest’anno) può chiedere il riscatto con il criterio soft dei periodi di studio che, in mancanza dell’opzione, sarebbero stati calcolati con il sistema retributivo. A tal fi ne, però, la domanda di riscatto va presentata insieme a quella di pensionamento (e opzione) e, in tale sede, si può anche chiedere il ricalcolo degli oneri di eventuali domande di riscatto già presentate e accolte in base al criterio retributivo. Facoltà di computo. Le facoltà riconosciute alle lavoratrici che si avvalgono di «opzione donna» valgono anche per i lavoratori che si avvalgono della cd «facoltà di computo», cioè della facoltà di avere la pensione liquidata esclusivamente (con il criterio contributivo) nella gestione separata dell’Inps.

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