IL VOSTRO QUESITO

Con polizza di responsabilità civile che garantisca la proprietà e conduzione delle parti comuni di un condominio, anche con area adibita a parco/giardino con presenza di piante e alberi d’alto fusto, viene risarcito il danno subito all’autovettura di terzi parcheggiata a seguito della caduta di un albero per il forte vento?

L’ESPERTO RISPONDE


Dall’esame delle C.G.A. della polizza sinistrata è emerso quanto appresso:
1) nel frontespizio di polizza risulta assicurato un fabbricato in condominio sito in Roma; nella descrizione del rischio “Allegato a polizza” è riportato che l’ assicurato è “concessionario ed esercente di un’ area residenziale comune sita in Roma ……, costituita da: … (omissis) aree a verde e non con presenza di alberi di alto e basso fusto, con esclusione dei danni derivanti dalle operazioni di potatura e abbattimento delle stesse”; la prima impressione che potrebbe trarsi da tale descrizione del rischio è che la polizza possa comprendere la responsabilità civile di cui all’ art. 2051 del Codice Civile per la conduzione e coltivazione di detti alberi;
2) leggendo, però la polizza, emerge che l’ art. 21 delle “NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI” (pag. 5 di 19) stabilisce che sono espressamente “esclusi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a m. 1,50.” e così l’articolo 1 delle Condizioni Aggiuntive (pag. 14 di 19) ribadisce che sono “esclusi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a m. 1,50”.
Rebus sic stantibus, non risultando nemmeno che tali norme siano derogabili e comunque di tale deroga non si parla nella descrizione del rischio e né in altra appendice contrattuale, tale evento non può ritenersi coperto dalle garanzie assicurative prestate con la polizza de quo.