IL VOSTRO QUESITO

La rottura accidentale di una tubazione ad opera di un prestatore di lavoro che non svolge la prestazione direttamente sul tubo stesso, crea un danno al proprietario del tubo ed eventualmente ad altri dalla fuoriuscita dallo stesso, di liquido o altro.
La domanda che Le pongo è questa, qualora nel momento del danno la tubazione fosse vuota e, conseguentemente, il danno non fosse emerso nell’immediato, bensì nel momento del riempimento del tubo, il danno, provocato dal liquido o gas o altro, è coperto da una polizza di RCT senza estensioni alla RC postuma?
Il danno manifestatosi successivamente all’evento, può essere coperto solo da una postuma nei limiti temporali della stessa?

L’ESPERTO RISPONDE


1) il primo comma dell’art. 1917 del codice civile prevede: “Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi”;
2) la legge quindi prevede in capo all’ assicuratore l’obbligo di tenere indenne l’assicurato per i danni riconducibili a a “fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione”;
3) alla luce di quanto sopra il sinistro in questione deve ritenersi in garanzia, prescindendo dalla estensione di copertura di RC postuma, sempre che l’evento dannoso sia stato causato durante la vigenza della polizza, ancorché i danni si siano manifestati in un secondo tempo ed anche qualora la polizza stessa fosse allora stata disdettata e perciò nemmeno più in garanzia. Ovviamente ciò è valido se la polizza non prevede la garanzia con la formula del claims made.