Nei reati commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale, costituisce di per sé condotta negligente l’aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui, se prevedibili.

Nel caso oggetto di decisione, è stata confermata la corresponsabilità nella causazione del sinistro stradale del conducente di un autobus che, attraversando un incrocio con semaforo arancione, ha travolto un motociclista.

Cassazione penale sez. IV, sentenza del 10/04/2019 n. 37004

sinistro