Il medico o l’autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori possono segnalare che la stessa debba proseguire anche dopo il termine dell’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato. Norme ad hoc sui lavoratori esposti alla polvere di silice cristallina respirabile. Modificate le disposizioni volte ad assicurare un’adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro. Lo prevede il decreto legislativo, approvato il 29 gennaio in via preliminare dal consiglio dei ministri, di «Attuazione della direttiva (Ue) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/Ce sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro». Ecco in sintesi alcuni degli altri provvedimenti adottati.

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