Nel procedere alla liquidazione del danno, poiché il punto-base per un ultranovantenne tiene già conto delle ridottissime aspettative di vita dello stesso, nessuna ulteriore riduzione deve essere applicata in considerazione dell’intervenuto decesso del danneggiato in corso di causa, all’età di 96 anni.

Cassazione civile sez. III, 11/10/2018 n. 25157