DECRETONE/Apertura sulla liquidazione anche se serve un prestito. Ora tocca al Miur
Possibile raddoppio dei pensionamenti di docenti a Ata
di Nicola Mondelli

La possibilità di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di una età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni, unitamente alla riduzione dell’anzianità contributiva per accedere alla pensione anticipata di anzianità, indipendentemente dall’età anagrafica, richiesta dall’art. 24, comma 10, del decreto legge n. 210/2011 (Riforma Fornero) sono alcuni dei pilastri su cui poggiano le innovazioni in materia pensionistica contenute nel decreto legge approvato dal consiglio dei ministri del 14 gennaio recante appunto disposizioni urgenti in tema di trattamento di pensione anticipata.

Le altre novità contenute nel decreto legge, conosciuto come decretone per via delle disposizioni anche sul reddito di cittadinanza, riguardano: la proroga sino a tutto il 2019 dell’opzione che riconosce il diritto al trattamento pensionistico anticipato anche alle lavoratrici della scuola che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e una età pari o superiore a 58 anni; per i lavoratori precoci l’abrogazione degli incrementi dell’età pensionabile dovuti alla speranza di vita; possibilità di accedere all’Ape social anche nel 2019; spostato al 31 dicembre 2021 il termine di prescrizione dei contributi di previdenza e assistenza sociale per le amministrazioni pubbliche; facoltà di riscattare periodi non coperti da contribuzione; riscatto con uno sconto del corso di laurea per gli under 45 che abbiano iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995; possibilità di un anticipo, non superiore a 30 mila euro, dell’indennità di liquidazione della buonuscita; nessuna modifica ai coefficienti di trasformazione dei montanti contributivi stabiliti a decorrere dal 1/1/2019.

Primo pilastro: pensione quota 100.
L’art. 14 del decreto legge approvato dal consiglio dei ministri dispone che in via sperimentale per il triennio 2019/2021 i lavoratori pubblici e privati iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima possono conseguire il diritto alla pensione anticipata, definita «pensione quota 100», al raggiungimento di una età anagrafica di almeno 62 anni e di una anzianità contributiva minima di 38 anni.
Dispone inoltre che tale modalità di pensione non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della medesima e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni di età) con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5 mila euro lordi annui.
Dispone anche, con riguardo ai lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, i tempi di maturazione del diritto, di presentazione della domanda di collocamento a riposo e di decorrenza del trattamento pensionistico.
Per quanto riguarda il personale del comparto scuola e AFAM in servizio a tempo indeterminato, l’art. 14 sottolinea che ai fini del conseguimento della pensione quota 100 nei confronti dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per il personale del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Le norme in questione dispongono che per tale personale resta fermo che ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico dell’anno successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno.
In sede di prima applicazione la domanda di cessazione dal servizio dovrà essere presentata dal personale a tempo indeterminato interessato entro il 28 febbraio 2019. Il trattamento pensionistico decorrerà dall’inizio dell’anno scolastico o accademico 2019/2010.

Secondo pilastro: riduzione dell’anzianità contributiva.
L’art. 15 del decreto legge in esame dispone inoltre la riduzione dell’anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall’età anagrafica prevista dal comma 10, dell’art. 24 del decreto legge n. 201/2011 e successive modificazioni (43 anni e tre mesi per gli uomini e 42 e tre mesi per le donne).
A decorrere dal 1° gennaio 2019, si legge appunto nell’art. 15 l’accesso alla pensione anticipata è consentita se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e dieci mesi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne.
La predetta riduzione trova applicazione anche nei confronti del personale del comparto scuola e dell’AFAM. In sede di prima applicazione il personale in possesso dei requisiti ridotti potrà presentare la domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio.
Gli adempimenti del Miur.
Per effetto delle suddette novità in materia pensionistica, il ministero dell’istruzione dovrebbe, in tempi strettissimi, non solo riaprire i termini per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio ma anche stabilire le modalità di presentazione (cartacea o tramite «istanze on line»?).
La riapertura dei termini dovrebbe essere consentita anche al personale che entro lo scorso 12 dicembre non aveva potuto – stante il divieto di cui al decreto ministeriale n. 727 del 15/11/2018 e alla circolare prot. n. 50647 del 16/11/2018 – presentare la domanda perché non in possesso delle anzianità contributive per il 2019 ma in possesso di quelle previste dal citato art. 15 del nuovo decreto legge.

Effetti degli incentivi alla pensione anticipata e a quella di quota 100.
Tanto i due pilastri quanto le altre novità sintetizzate in premessa contenute nel decreto legge vanno considerati, a ragion veduta, quali veri e propri incentivi sia al pensionamento anticipato per maturazione dell’anzianità contributiva richiesta (42 anni e dieci mesi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne) sia all’accesso alla pensione quota 100.
Incentivi e prevista riapertura dei termini per presentare la domanda di cessazione dal servizio con effetto dal 1° settembre 2019 potrebbero modificare sensibilmente il numero del personale della scuola che accederà al trattamento pensionistico anticipato a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2019/2010.
Prima della pubblicazione del decreto legge recante le disposizioni urgenti in materia di pensioni, oltre che in materia di reddito di cittadinanza, ItaliaOggi stimava il numero complessivo dei pensionamenti, a qualsiasi titolo disposto, tra 30 e 35 mila unità. Il numero era comprensivo dei 15.190 docenti e 4.500 Ata che avevano presentato la domanda di cessazione dal servizio entro il 12 dicembre 2018 e dei 10/15 mila docenti ed Ata che presumibilmente sarebbero stati collocati a riposo per raggiunti limiti di età, per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro adottata dal dirigente scolastico in applicazione dell’art. 72 del decreto legge n. 112/2008, ovvero per adesione alla pensione quota 100.
Alla luce delle disposizioni contenute nel nuovo decreto legge e tenuto conto degli incentivi – in primis il parziale anticipo dell’indennità di buonuscita o la riduzione degli anni di anzianità – il numero del personale della scuola che sarebbe collocato a riposo con decorrenza 1° settembre 2019 potrebbe aggirarsi tra 60 e 65 mila unità.
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