Le norme su Quota 100, ma anche trattamento anticipato e riscatto della laurea
Le istanze entro il 28 febbraio, stimabili 33 mila uscite
di Nicola Mondelli

Il testo definitivo del decreto legge su reddito di cittadinanza e pensioni, predisposto unitamente ad una relazione tecnico dall’Ufficio legislativo del ministero del lavoro, offre l’occasione per meglio precisare gli effetti che soprattutto le disposizioni in materia pensionistica troveranno applicazione nei confronti del personale del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (Afam). Misure che, lette nel loro insieme, configurano una serie di incentivi all’uscita anticipata.
Se la relazione tecnica stima che per la sola Quota 100 le uscite degli statali possano essere 100 mila, è da ritenere plausibile che almeno un terzo, pari alla consistenza dei dipendenti della scuola, siano insegnanti e Ata. Il che conferma le stime di ItaliaOggi (si veda il numero di martedì scorso) che parlano di un’uscita di quasi 60 mila unità dalla scuola a settembre 2019.
Nel testo viene preliminarmente ribadito che ai fini del conseguimento della pensione Quota 100 e della decorrenza del trattamento pensionistico continuano, nei confronti del suddetto personale, ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 59, comma 9, della legge n. 449/1997 secondo cui la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico o accademico successivo a quello della presentazione della domanda di pensione con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Oltre a Quota 100, il governo interviene sulla riduzione dell’anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento anticipato indipendente dall’età anagrafica; il riscatto della laurea; l’anticipo e la detassazione del Tfs; l’opzione donna.

Quota 100: nel triennio 2019-2021 il personale della scuola potrà conseguire il diritto alla pensione Quota 100 al raggiungimento entro il 31 dicembre di ciascun anno di una età anagrafica di almeno 62 anni e di una anzianità contributiva minima di 38 anni. Ai fini del conseguimento del diritto si potranno cumulare anche i periodi assicurativi non coincidenti presenti in altre gestioni previdenziali, ivi compresa la gestione separata escluse le «Casse professionali» ma a condizione che non sia già titolare di pensione a carico di una delle suddette gestioni.
La decorrenza giuridica ed economica della pensione sarà esclusivamente quella del 1° settembre per il personale del comparto scuola e dal 1° novembre per quello Afam. Tale pensione non sarà cumulabile, a fare data dal primo giorno di decorrenza e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia ( al momento al 67° anno di età), con i redditi di lavoro dipendente o autonomo ad eccezione di quelli di lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5 mila euro lordi annui.
La domanda di cessazione dal servizio, propedeutica a quella di pensione con decorrenza 1° settembre 2019 dovrà essere presentata entro il 28 febbraio con le modalità che saranno prossimamente emanate dal ministero dell’istruzione e dall’Inps.
Riduzione dell’anzianità contributiva: l’art. 15 del decreto legge in esame dispone che dal 1° gennaio 2019 l’accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall’età anagrafica, previsto dall’art. 24, comma 10, della legge n. 214/2021(riforma Fornero), sarà consentito se risulta maturata una anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. A tali requisiti non di applicheranno, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2016, gli adeguamenti alla speranza di vita.
La disposizione di cui all’art. 15 trova applicazione anche nei confronti del personale della scuola che se vorrà fruirne con decorrenza 1° settembre 2019 dovrà presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2019.

Riscatto studi universitari: il personale della scuola privo di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolare di pensione ha la facoltà, fino al compimento del 45° anno di età, di riscattare oltre ai periodi non coperti da contribuzione o non soggetti a obbligo contributivo i corsi di studio universitario il tutto nella misura massima di cinque anni anche non continuativi. Nel caso di riscatto del corso di laurea triennale o magistrale l’onere è costituito dal versamento fino ad un massimo di 60 rate mensile di un contributo, per ogni anno da riscattare, determinato in base ai criteri fissati dal comma 5-quater dell’art. 2 del decreto legislativo n. 184/1997 pari a 5.200 euro: un onere abbastanza contenuto.
Anticipo e detassazione del Tfs (buonuscita): contrariamente a quanto sostenuto dai dipendenti pubblici, ivi compreso il personale scolastico ( illegittimità costituzionale delle norme vigenti in materia di liquidazione dell’indennità di fine servizio (la buonuscita per il personale della scuola), l’art. 23 del decreto legge più volte richiamato, pur ribadendo l’attualità e validità della normativa vigente di cui ai decreti legge n. 79/1997 e n. 78/2010 (liquidazione non prima di due anni dalla data di cessazione anticipata e volontaria dal servizio e non prima di un anno dalla cessazione per raggiunti limiti di età, entrambe comunque rateizzate in rapporto all’ammontare complessivo dell’indennità), introduce l’istituto dell’anticipo presentandolo come un prestito richiesto da un soggetto privato ad un istituto finanziario.
Chi accede al trattamento pensionistico utilizzando la pensione Quota 100 o quanto previsto dall’art. 24 della legge n. 214/2011 potrà presentare – nei termini e con le modalità che saranno stabilite successivamente mediante apposito decreto del presidente del consiglio dei ministri (Dpcm) – un richiesta di finanziamento a banche o intermediari finanziari aderenti a un apposito Accordo quadro stipulato tra alcuni ministeri e l’Associazione bancaria italiana.
L’importo massimo finanziabile non potrà superare i 30 mila euro. Il tasso di interesse da applicare alle operazioni di finanziamento sarà definito nell’ambito dell’accordo quadro.
Il secondo intervento in tema di buonuscita è quello di una riduzione dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura che potrà oscillare tra 1,5 punti percentuali a un massimo di punti 7,5. La prevista riduzione non si applicherà sull’imponibile della buonuscita di importo superiore a 50 mila.
Opzione donna.
Sarà attivo anche nel 2019 l’istituto «Opzione donna». Il diritto al trattamento pensionistico anticipato, si legge nell’art. 16 del decreto legge, è riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo nei confronti delle lavoratrici dipendenti che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato una anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età pari o superiore a 58 anni.
© Riproduzione riservata

Fonte: