Dal decreto sicurezza alla manovra: le novità in campo stradale di diversi provvedimenti
Pagina a cura di Enrico Santi

Stop ai veicoli con targhe estere condotti da chi è residente in Italia da più di sessanta giorni. Zone a traffico limitato aperte ai veicoli elettrici o ibridi. Documento unico di circolazione rinviato al 2020. Multe salate per i veicoli privi di copertura assicurativa. Sono alcune delle novità in materia stradale entrate in vigore a seguito di diversi provvedimenti di fine anno.

Veicoli esteri. Con la legge di conversione del decreto legge sicurezza n. 113/2018 è stato introdotto il divieto, per chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all’estero. E la circolare del ministero dell’interno del 10 gennaio 2019 ha fornito importanti chiarimenti per la corretta applicazione delle nuove norme. La norma prevede la deroga al divieto soltanto se il veicolo è concesso in leasing oppure in locazione senza conducente da parte di impresa intestataria straniera (Ue o See) non avente sede in Italia, oppure se il veicolo è stato dato in comodato a un lavoratore o collaboratore da parte di impresa intestataria straniera (Ue o See) non avente sede in Italia. Sono altresì esclusi dal divieto i veicoli appartenenti a persone, organizzazioni o enti stranieri muniti di targa CC, CD, EE e AFI, in quanto sono assimilati ai veicoli italiani. La sanzione si applica a chiunque sia residente in Italia da più di sessanta giorni e sia il proprietario o intestatario del veicolo, ovvero lo detenga, a qualsiasi titolo, e lo conduca, anche occasionalmente o a titolo di cortesia. Per i cittadini europei, oltre alla residenza anagrafica si può fare riferimento alla residenza normale. A nulla rileva da quanto tempo il veicolo sia in Italia o come sia stato portato, anche in regime di circolazione internazionale. Al di fuori delle suddette deroghe, la circolazione è vietata anche se a bordo del veicolo c’è un documento che autorizza la persona residente in Italia alla conduzione. In caso di inottemperanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 712 euro e vengono disposti l’immediata cessazione della circolazione e il trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Trascorsi 180 giorni senza che il veicolo sia stato immatricolato in Italia o senza che il proprietario abbia richiesto il rilascio di un foglio di via per la conduzione oltre i transiti di confine, scatta la confisca amministrativa. Per quanto concerne i veicoli immatricolati in uno stato estero, che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all’articolo 53, comma 2, del decreto legge n. 331 del 30 agosto 1993, e che attualmente, ai sensi dell’art. 132 del codice della strada, possono circolare in Italia per la durata massima di un anno, la modifica dell’art. 132 del codice della strada prevede che, scaduto il termine di un anno, se il veicolo non è immatricolato in Italia l’intestatario deve consegnare alla motorizzazione civile le targhe estere e il documento di circolazione e richiedere il rilascio di un foglio di via e della relativa targa per condurre il veicolo all’estero. In caso contrario è prevista la sanzione di 712 euro, il ritiro del libretto e la cessazione immediata della circolazione. La successiva mancata immatricolazione o richiesta del foglio di via comporta la confisca amministrativa del veicolo. Per i veicoli che abbiano già adempiuto alle formalità doganali, scaduto il termine di un anno, se il veicolo non è immatricolato in Italia l’intestatario deve consegnare alla motorizzazione civile le targhe estere e il documento di circolazione e richiedere il rilascio di un foglio di via e della relativa targa per condurre il veicolo all’estero. La circolare ministeriale del 10 gennaio evidenzia che sono in corso di approfondimento alcune situazioni di incerta applicazione, che riguardano in particolare i veicoli dello stato della Città del Vaticano, i veicoli immatricolati a San Marino e i veicoli immatricolati all’estero condotti da cittadini residente nel comune di Campione d’Italia.

Responsabilità solidale. Con la conversione del decreto legge sicurezza n. 113/2018 è stato modificato l’art. 196 cds estendendo la responsabilità solidale per le sanzioni stradali anche nei confronti dell’utilizzatore temporaneo registrato e del conducente di veicolo estero. Come chiarito dalla circolare del ministero dell’interno del 10 gennaio 2019, nei casi di intestazione per uso temporaneo, al posto del proprietario risponde solidalmente l’intestatario del veicolo. In caso di temporanea disponibilità del veicolo per un periodo superiore a 30 giorni, a titolo di comodato, risponde in solido il comodatario fino alla scadenza del contratto. Qualora il veicolo sia intestato a persona deceduta, nelle more della definizione della successione che definisca la proprietà del mezzo risponde solidalmente l’erede che utilizza effettivamente il veicolo da più di trenta giorni. Questi, infatti, è tenuto a trascrivere la sua utilizzazione temporanea nell’archivio nazionale dei veicoli della Motorizzazione Civile.

Documento unico di circolazione. La legge di Bilancio n. 145 del 30 dicembre 2018 ha disposto il rinvio al 1° gennaio 2020 del termine a decorrere dal quale la nuova carta di circolazione, come regolamentata dal decreto legislativo n. 98 del 29 maggio 2017, costituirà il documento unico di circolazione dei veicoli, contenente i dati di circolazione e di proprietà. Attualmente i veicoli assoggettati al regime dei beni mobili registrati (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t) sono dotati di due documenti: la carta di circolazione rilasciata dalla Motorizzazione civile, obbligatoria per poter circolare sulla strada, e il certificato di proprietà rilasciato dall’Aci-Pra, necessario al momento della cessione o dell’alienazione del mezzo. Per la remunerazione delle attività connesse alla gestione dei due documenti sono previsti oneri a carico dei cittadini per ogni pratica che preveda la necessità di aggiornare o consultare i dati dell’archivio nazionale dei veicoli (gestito dal Ced della Motorizzazione) e del pubblico registro automobilistico.
E nei casi in cui sia necessario aggiornare una stessa informazione contenuta nell’archivio nazionale dei veicoli e nel Pra, il cittadino deve versare entrambe le tariffe ed entrambi i bolli. Proprio per evitare questi appesantimenti burocratici onerosi, il documento unico, in vigore dal 1° gennaio 2020, conterrà i dati di proprietà e di circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, con una modalità organizzativa di cooperazione fra i due soggetti istituzionali coinvolti. Le carte di circolazione e i certificati di proprietà, anche in formato elettronico, rilasciati fino al 31 dicembre 2019 manterranno comunque la loro validità fino a che non intervenga una modifica concernente i dati relativi ai veicoli, che richieda l’emissione di una nuova carta di circolazione.

Rc auto. Con la conversione del decreto legge fiscale cambia l’entità della riduzione della sanzione di cui all’art. 193, comma 2, del codice della strada, che deve essere pagata quando, in caso di mancanza di copertura assicurativa del veicolo, questa venga resa operante nei 15 giorni successivi alla scadenza oppure l’interessato provveda alla demolizione e alla radiazione del veicolo. La modifica prevede che in tale ipotesi l’importo della sanzione non è ridotto di tre quarti, ma soltanto della metà. Viene inoltre introdotta la previsione della decurtazione di cinque punti sulla patente di chi viola l’obbligo della copertura assicurativa. Infine, se in un periodo di due anni uno stesso soggetto viola per almeno due volte l’obbligo di copertura Rc auto, di cui all’art. 193, comma 2, del codice della strada, la legge di conversione introduce la previsione dell’applicazione della sanzione amministrazione pecuniaria del pagamento di una somma da 1.698,00 a 6.792,00 euro e della sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi. Infine, qualora venga effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’art. 202 del codice della strada e venga corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non è immediatamente restituito all’avente diritto, ma è sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni, che decorrono dal giorno del pagamento della sanzione. La restituzione del veicolo è comunque subordinata al pagamento delle spese di prelievo, di trasporto e di custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il conducente coincida con il proprietario del veicolo.
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