Sono le spese che – distinte da quelle sopportate dall’assicuratore per resistere alla domanda del danneggiato e regolate dal terzo comma dell’articolo 1917 cc. – costituiscono, secondo la giurisprudenza costante della Corte, un accessorio dell’obbligazione risarcitoria e gravano sull’assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale di polizza.

In sintesi, nell’assicurazione della responsabilità civile, l’obbligo, indennitario dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato, nei limiti del massimale, concerne l’intera obbligazione dell’assicurato nei confronti del terzo danneggiato, ivi compresa quella relativa alle spese processuali cui l’assicurato, venga condannato in favore del danneggiato vittorioso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, 4 ottobre 2018 n. 24159