Alla luce della complessiva disciplina di cui alla l. 28 novembre 1984, n. 792 (artt. 1, 4 lett. f) e g), 5 lett. e) ed f), 8), il broker assicurativo svolge accanto all’attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione un’attività di collaborazione intellettuale con l’assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l’assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell’assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire a ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui.

La L. n. 792 del 1984 definisce l’attività professionale del broker che riguarda anche la assistenza durante l’esecuzione del contratto.

La Corte d’Appello, al contrario, argomenta il rigetto della pretesa solo sul profilo della inesistenza di una utile attività di mediazione ai fini del rinnovo della polizza, essendo sufficiente la mera inerzia e cioè il mancato invio della disdetta. La Corte territoriale non affronta la questione dell’attività di esecuzione del contratto e degli adempimenti relativi all’ipotesi in cui, durante l’esecuzione del contratto, si verifichino delle criticità che richiedano l’assistenza da parte di un soggetto qualificato (broker).

L’interpretazione letterale data dalla Corte di appello alla convenzione non tiene conto del ruolo professionale del broker che, erroneamente viene ricostruito solo sulla figura del mediatore, cioè di un intermediario che opera nella fase genetica del rapporto, al fine di favorire la conclusione del contratto. Al contrario l’attività di intermediazione assicurativa propria del broker consiste anche nell’assistenza durante l’esecuzione e la gestione contrattuale (Cass. n. 6874/2003 e Cass. n. 8467/98).

Alla luce della complessiva disciplina di cui alla L. 28 novembre 1984, n. 792 (art. 1, art. 4, lett. f) e g), art. 5, lett. e) ed f), 8), il broker assicurativo svolge – accanto all’attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione – un’attività di collaborazione intellettuale con l’assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l’assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell’assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire a ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui (Cass. Sez. 3, n. 12973 del 27/05/2010).

Il Codice delle Ass.ni Private definisce l’attività di intermediazione assicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzata a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati.

L’attività del broker si sviluppa nei tre principali momenti della fisiologia negoziale:

  • un’attività di studio volta a individuare la soluzione consona alle esigenze dell’assicurando
  • la contrattazione con la compagnia per conto del cliente al fine di pervenire alla stipula del contratto
  • e l’assistenza all’assicurato per tutta la durata della polizza, sotto il profilo della gestione ed esecuzione del contratto.

Cassazione civile sez. III, 11/10/2018 n. 25167