L’interruzione del nesso di condizionamento, a causa del comportamento imprudente del lavoratore, da solo sufficiente a determinare l’evento, secondo i principi giuridici enucleati dalla dottrina e dalla giurisprudenza richiede che la condotta del lavoratore si collochi al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso.

Tale comportamento è interruttivo non perché eccezionale ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare.

La giurisprudenza di legittimità è ferma nel sostenere che non possa discutersi di responsabilità (o anche solo di corresponsabilità) del lavoratore per l’infortunio quando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle criticità.

Le disposizioni antinfortunistiche perseguono, infatti, il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l’area di rischio da gestire include il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l’instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e per tale ragione foriere di pericoli.

La Corte territoriale ha fatto corretta e coerente applicazione dei principi giuridici sopra esposti, poiché ha ritenuto accertato da parte dei lavoratori addetti alla pulizia delle cisterne l’abituale e reiterato utilizzo, del tutto improprio, della frusta elettrica quando il contenuto della cisterna stessa era indurito e la frusta di saggina non era quindi sufficiente (tanto che dopo l’incidente la ditta sostituì la frusta elettrica con quella ad aria che non provocava scintille); ha evidenziato che la condotta imprudente non era stata pertanto né imprevedibile né esorbitante e non poteva perciò fornire alcuna giustificazione né al datore di lavoro né al preposto che, titolari della posizioni di garanzia, avevano omesso di svolgere i compiti che tale posizione impone di adeguata informazione e formazione oltre che di verifica puntuale del rispetto delle norme di prevenzioni degli infortuni.

Tanto più che da oltre un anno era stato addetto all’unità di produzione e che l’incarico di coadiuvare nelle pulizie della cisterna gli venne dato in via di urgenza, non aveva mai svolto quel compito e la scopa elettrica, utilizzata normalmente per la miscela delle vernici, si trovava nelle immediate vicinanze del luogo ove avveniva la pulitura delle cisterne e comunque era nella disponibilità del lavoratore, che non era stato informato dei rischi e della pericolosità del suo utilizzo, laddove nella cisterna fosse stato versato un solvente facilmente infiammabile.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, 29 ottobre 2018, n. 49373