Nel risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli, la disposizione dell’art. 2947, comma terzo del codice civile, la quale prevede, ove il fatto che ha causato il danno sia considerato dalla legge come reato, l’applicabilità all’azione civile per il risarcimento, in luogo del termine biennale stabilito dal comma secondo dello stesso articolo, di quello eventualmente più lungo previsto per detto reato, è invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato come reato dalla legge, e non solo dalla persona offesa dallo stesso, ove detto danno sia conseguenza risarcibile dello stesso fatto/reato e, dunque, a esso collegato anche in via mediata e indiretta, secondo il criterio della regolarità causale.

Poiché il danno subito dagli attori, quali genitori del minore danneggiato, per le spese mediche sostenute a seguito delle lesioni riportate nell’incidente stradale, trova la sua causa nel fatto di reato di lesioni colpose, il regime della prescrizione di questo diritto non è quello di cui all’art. 2947 c.c., comma 2, (biennale), ma quello di cui al comma 3 dello stesso articolo, non rilevando, ai fini dell’individuazione del fatto, quale causa del danno, la circostanza che i danneggiati non fossero parti offese del reato in questione.

Cassazione civile sez. VI, 24/10/2018 n. 26958