L’IVASS ha posto in pubblica consultazione lo schema di Regolamento 9/2018 concernente l’attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli introdotta dal decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, convertito con legge 17 dicembre 2018, n. 136.
Lo schema di regolamento dà attuazione a una facoltà concernente i criteri di valutazione applicabili al bilancio di esercizio 2018 per le imprese di assicurazione che redigono il bilancio secondo i local GAAP.

La disposizione introdotta dal Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, rappresenta una disciplina che consente di derogare, in via temporanea, alle norme previste dal codice civile. La deroga è introdotta in relazione alla situazione di turbolenza dei mercati finanziari registratasi nel corso del 2018: è consentito alle imprese che alla chiusura di tale esercizio registrano minusvalenze sui titoli del portafoglio non durevole, di valutarli al valore risultante dal bilancio 2017 ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2017, al costo di acquisizione. Tale facoltà non riguarda le perdite di valore di carattere durevole.

Le imprese che si avvalgono della facoltà trasmettono all’IVASS informazioni aggiuntive, devono accantonare gli utili emersi dall’esercizio della facoltà a una riserva indisponibile e sono assoggettate a requisiti di informativa pubblica (relazione sulla gestione, nota integrativa del bilancio d’esercizio), con specifica indicazione dei criteri di valutazione adottati e degli importi delle poste contabili interessate dall’esercizio della facoltà. Il Regolamento prevede altresì presìdi di governance: la deroga è adottata con una delibera dell’organo amministrativo che tiene conto di una specifica relazione sottoscritta dai responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale; la relazione deve essere trasmessa al dirigente proposto alla redazione dei documenti contabili societari, ove previsto dallo statuto.

L’esercizio di tale facoltà non ha conseguenze sulle grandezze prudenziali delle imprese, incluse quelle sottoposte al regime di cui al Regolamento IVASS n. 29/2016.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviati all’IVASS, entro il 15 gennaio 2019.

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