Due le scadenze per fare istanza. La prima il 31 marzo e si avrà diritto agli arretrati
Pagina a cura di Daniele Cirioli

Un anno ancora di Ape sociale. Due le scadenze per fare istanza di riconoscimento del diritto, a disposizione di quanti si trovano o verranno a trovarsi, nel corso del 2019, nelle condizioni di accedere all’Ape sociale. La prima è al 31 marzo, la seconda al 15 luglio. Muoversi in tempo conviene: solo presentando domanda entro il 31 marzo si avrà diritto anche agli arretrati (da gennaio); altrimenti l’Ape decorrerà dal mese successivo alla richiesta. Chi farà domanda oltre il 15 luglio, comunque entro il 30 novembre, avrà l’Ape solo in presenza di risorse finanziarie sufficienti. A stabilirlo è il decreto legge su reddito di cittadinanza e pensioni, approvato dal consiglio dei ministri il 17 gennaio scorso.

Mettersi a riposo prima. L’Ape sociale dà la possibilità di mettersi a riposo prima del tempo, in attesa di maturare l’età per la pensione di vecchiaia (67 anni nel 2019 e 2020), a chi ha almeno 63 anni di età e versa in situazione di disagio economico, mediante erogazione di un sussidio mensile il cui importo massimo è di 1.500 euro lordi (a carico dello stato). Queste le condizioni per il diritto:
a) aver cessato l’attività lavorativa;
b) non essere titolare di una pensione diretta;
c) trovarsi in una delle «particolari» situazioni tutelate (si veda la tabella in pagina);
d) far valere un minimo di 30 anni di contributi (36 anni per chi svolge attività cosiddette «gravose»);
e) maturare una pensione di vecchiaia d’importo non inferiore a 1,4 volte l’importo della pensione minima dell’Inps (poco più di 718 euro mensili nel 2019).

Le «situazioni» per il diritto. Potenziali interessati all’Ape sociale sono tutti i lavoratori iscritti all’Inps, compresi quelli della gestione separata. Il diritto si matura alle predette condizioni da parte dei soggetti che si trovano in una delle seguenti situazioni:
a) anzianità contributiva di almeno 30 anni e versare in stato di disoccupazione per licenziamento, dimissioni per giusta causa o per risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di licenziamento economico e aver concluso la fruizione, da almeno tre mesi, dell’intera indennità di disoccupazione spettante (Naspi, Dis-Coll ecc.). Rientrano in questa categoria anche i lavoratori il cui stato di disoccupazione deriva dalla scadenza naturale di un contratto a termine, a patto che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, periodi di lavoro dipendente per una durata di almeno 18 mesi;
b) anzianità contributiva di almeno 30 anni e al momento della richiesta dell’Ape sociale assistere, da almeno sei mesi, il coniuge, la persona in unione civile o un parente di I grado, convivente, con handicap grave (ex legge n. 104/1992); ovvero i parenti di II grado (conviventi), qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto 70 anni d’età oppure siano anche loro affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (divorziati ecc.);
c) anzianità contributiva di almeno 30 anni ed essere riconosciuto invalido civile di grado almeno pari al 74%;
d) essere un lavoratore dipendente in possesso di anzianità contributiva di almeno 36 anni, che alla data della domanda di accesso all’Ape sociale svolge da almeno 7 anni negli ultimi 10, ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7, in via continuativa, una o più delle previste attività gravose (si veda tabella).
Ai fini dell’individuazione delle patologie invalidanti, in presenza delle quali la domanda di verifica delle condizioni di accesso all’Ape sociale può essere presentata anche da parenti di 2° grado o affini entro il 2° grado, l’Inps ha spiegato che, in assenza di un’esplicita definizione di legge, si fa riferimento soltanto alle patologie a carattere permanente, vale a dire:
1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.

Sconto speciale alle mamme. Uno sconto speciale è previsto a favore delle lavoratrici donne e, in particolare, alle «madri»: hanno diritto allo sconto di un anno del requisito contributivo di accesso all’Ape per ogni figlio, fino a un massimo di 2 anni. Ai figli legittimi sono equiparati quelli naturali e gli adottivi. Pertanto, le madri con due figli possono accedere all’Ape con 28 anni di contributi (34 anni, se risultano addette a lavori gravosi), mentre quelle con un figlio con 29 anni di contributi (35 anni per i lavori gravosi).

Due le domande. Il procedimento di riconoscimento e attribuzione dell’Ape sociale prevede la presentazione di due distinte domande, con tempistiche differenti. Per prima cosa occorre il riconoscimento del diritto. Cosa fatta dall’Inps, a seguito di domanda da parte dell’interessato, comunicando: il riconoscimento del diritto all’Ape con indicazione della prima decorrenza utile, ovvero con differimento della decorrenza (in caso d’insufficienza delle risorse finanziarie); rigetto della domanda, qualora non sussistano le condizioni per il diritto. A questo punto, se c’è diritto, il beneficiario può fare la seconda domanda, che è quella di liquidazione. Non c’è un termine; tuttavia, si tenga conto che l’Ape sociale verrà erogata a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
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