Via a sistemi d’indennizzo e coperture assicurative
Pagina a cura di Bruno Pagamici

Maggiori tutele per chi investe capitali di rischio tramite portali on line. Con l’entrata in vigore dal 3 gennaio 2018 del nuovo regolamento del crowdfunding (delibera Consob 29 novembre 2017 n. 20204), secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2017 e dal dlgs 129/2017, i gestori dei portali per la raccolta di capitali attraverso le piattaforme web dedicate, dovranno aderire a sistemi di indennizzo o dotarsi di copertura assicurativa. Rafforzata inoltre la norma anti conflitto d’interesse, con nuovi obblighi e oneri per il gestore. Il documento elaborato dalla Consob, che ha esteso a tutte le pmi la possibilità di accedere direttamente all’equity crowdfunding, ha tenuto conto della nuova direttiva europea sugli intermediari e i mercati finanziari, la cosiddetta Mifid 2 (Markets in financial instruments directive), recepita in Italia nel Testo unico della finanza (Tuf).

Dal 3 gennaio 2018, pertanto, le Pmi costituite anche in forma di srl, possono vendere quote sul mercato, possibilità finora riservata alle startup e pmi innovative. Nel rispetto del nuovo regolamento Consob, i gestori dei portali devono aderire a sistemi di indennizzo a tutela degli investitori in base all’art. 59 del Tuf. Oppure, in alternativa, avere una assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, che deve prevedere:

– una copertura di 20 mila euro per ciascuna richiesta di indennizzo;

– una copertura dal mezzo milione al milione di euro l’anno per i gestori, per l’importo totale delle richieste di indennizzo.

Queste novità sull’adesione dei gestori a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori o in alternativa la stipula di un’assicurazione, non si applicano dal 3 gennaio, giorno di entrata in vigore del Regolamento, ma sei mesi dopo la pubblicazione della delibera in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 12 dicembre 2017, con il numero 289. Se il gestore viene meno ai requisiti patrimoniali previsti dal sistema di indennizzo, ha due mesi per ricostituirli, pena la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività. In questo periodo, non potrà pubblicare nuove offerte e sospendere quelle che in corso.

Un’altra novità riguarda la soglia di investimento obbligatoria fissata al 5% della raccolta che deve essere sottoscritta da un investitore professionale, ora ridotta al 3% «per le offerte effettuate da pmi in possesso della certificazione del bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato, relativi agli ultimi due esercizi precedenti l’offerta, redatti da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili».

L’equity crowdfunding. Il nuovo regolamento Consob (delibera 20204 del 29 novembre 2017) ha esteso la possibilità utilizzare l’equity crowdfunding a tutte le pmi in forma di srl o di spa, prerogativa che precedentemente era riservata solo a startup innovative e pmi innovative. La disciplina è stata dunque estesa a tutte le pmi italiane, indipendentemente dalla loro data di costituzione, dall’innovatività dell’oggetto sociale o dell’attività esercitata, nonché dalla loro forma giuridica. Ciò è avvenuto dapprima tramite l’introduzione del comma 70 all’art. 1 della legge di Stabilità 2017 e con la «correzione» contenuta nel comma 1 dell’art. 57 del dl 50/2017, con la quale il legislatore ha inteso togliere ogni dubbio sull’applicabilità della normativa sull’equity crowdfunding anche alle pmi costituite in forma di srl (e pertanto non solo a quelle costituite in forma di spa). L’introduzione nel nostro ordinamento della possibilità anche per le società costituite in forma di srl di raccogliere capitali tramite l’equity crowdfunding è stata molto innovativa, comportando il superamento di alcuni principi fondamentali del diritto societario. In particolare, le deroghe al regime ordinario previsto dal codice civile per le srl consistono:

– nella possibilità di prevedere nell’atto costitutivo la creazione di particolari categorie di quote fornite di diritti diversi e di determinarne liberamente il contenuto;

– nella possibilità di prevedere nell’atto costitutivo la creazione di categorie di quote che non attribuiscano diritti di voto o che li attribuiscano in misura non proporzionale alla partecipazione detenuta dal socio;

– nella possibilità di effettuare operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l’operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori d’opera e servizi, anche professionali.

La delibera Consob. Nel caso dell’equity, il gestore della piattaforma è un soggetto iscritto in un apposito registro tenuto dalla Consob, che è l’organismo di vigilanza che analizza il suo piano industriale per sincerarsi che abbia i requisiti previsti dalla legge. La modifica alla normativa ha previsto che i gestori dei portali abbiano una copertura assicurativa o aderiscano al fondo interbancario. Naturalmente questa assicurazione non potrà coprire completamente il rischio di investimento, perché chi investe in una società illiquida è naturale che stia correndo il rischio, totale o parziale, del non ritorno.

La delibera Consob trae origine dalla nuova direttiva Mifid II, secondo la quale le imprese di investimento (quindi, banche e Sim) che collocano ai clienti strumenti finanziari di propria emissione devono prevedere, nelle procedure per la gestione dei conflitti di interesse, anche l’ipotesi di astensione dallo svolgimento di tale attività, qualora i conflitti stessi non possano essere gestiti in modo da evitare effetti negativi per i clienti.

Il nuovo regolamento prevede anche la possibilità per il gestore di condurre sul proprio portale offerte aventi a oggetto strumenti finanziari di propria emissione o emessi da soggetti controllanti. In tal caso dovrà tuttavia adottare misure idonee per l’efficace gestione del conflitto che potrebbe insorgere in relazione a questo tipo di attività, come ad esempio l’astensione dal condurre le offerte nel caso in cui i conflitti di interesse non possano essere gestiti adeguatamente.

La tutela per gli investitori. La Consob ha previsto l’obbligo di adesione delle piattaforme a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori o la stipula di un’assicurazione di responsabilità professionale. Nel dettaglio, è previsto che «ai fini dell’iscrizione nel registro e della permanenza nello stesso, i gestori devono aderire a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell’articolo 59 del Testo unico» o che in alternativa i gestori stipulino «un’assicurazione a copertura della responsabilità per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale». In ogni caso si prevede «per ciascuna richiesta di indennizzo, una copertura di almeno 20 mila euro» e «per l’importo totale delle richieste di indennizzo, una copertura di almeno un milione di euro all’anno per i gestori che effettuano direttamente la verifica». In ogni caso si tratta di massimali ben più bassi di quelli ipotizzati inizialmente da Consob nel testo pubblicato per consultazione (che prevedeva una copertura massima di 250 mila euro all’anno per ciascun indennizzo e di 2,5 milioni di euro per l’importo totale delle richieste di indennizzo).

Conflitto d’interesse. È stata rafforzata la norma anti conflitto d’interesse, con nuovi obblighi per i gestori, che devono individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto lesivo di uno più investitori, nonché definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti. Sono previste anche procedure d’emergenza: «Solo quando le procedure e le misure elaborate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi degli investitori sia evitato, il gestore, come misura estrema, comunica chiaramente agli stessi la natura generale e/o le fonti di tali conflitti e le misure adottate per mitigare i relativi rischi».

In particolare, gestire i conflitti di interesse secondo la Consob significa adottare almeno le seguenti misure:

«a) l’adozione, da parte del gestore, di adeguati presidi operativi e procedurali volti ad assicurare che gli strumenti oggetto delle offerte siano compatibili con le caratteristiche, le esigenze e gli obiettivi di un determinato mercato di riferimento;

b) l’effettuazione della due diligence dell’operazione, da parte di un soggetto terzo indipendente;

c) l’effettuazione, da parte dei soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini, della valutazione di adeguatezza degli strumenti finanziari oggetto delle offerte».

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