IL VOSTRO QUESITO

In caso di storno polizza RCA (ad esempio per vendita) la compagnia per cui intermediamo addebita all’agenzia il 100% della provvigione RCA calcolata sul premio imponibile rimborsato al cliente.
Non dovrebbe addebitare il 50% della provvigione come disciplinato dall’art. 9 dell’accordo ANIA?

L’ESPERTO RISPONDE


L’art. 9 dell’Accordo ANA del 2003 è riferito all’anticipata risoluzione del contratto di assicurazione (oppure riduzione di premio o di durata). Per estensione e per ratio, l’articolo è riferito a polizze di durata poliennale che raramente prevedono rimborso di premio.
Non è riferito a eventuali rimborsi di premio RCA per vendita / furto / rottamazione etc.
Per i rimborsi, invece, vale quanto pattuito nel contratto di agenzia (verificare mandato), che per prassi consolidata prevede, inserendolo nelle distinte provvigionali, l’obbligo della rifusione, da parte dell’Agente, delle provvigioni – già percepite – sui premi rimborsati agli Assicurati.
Analogamente a quanto accade quando il contratto viene annullato – per qualunque causa – alla scadenza intermedia e l’intermediario non ha diritto ad alcuna provvigione sul premio non incassato delle rate successive all’annullamento.
Alcune Imprese che prestano il “finanziamento premi” chiedono la restituzione delle provvigioni – se già percepite per tutta la durata del periodo assicurativo concordato – quando non sono state onorate le rate del finanziamento.