Ultima chiamata per il Reach. Nuovi obblighi e sanzioni
Pagina a cura di Vincenzo Dragani

Allargamento delle sostanze chimiche pericolose sottoposte alla disciplina su classificazione, etichettatura ed imballaggio, scadenza della deadline per effettuare la registrazione di quelle anche non pericolose fabbricate ed importate nell’Ue, rimodulazione delle regole per l’identificazione dei rifiuti.

Ricco il calendario 2018 delle prescrizioni sulla gestione di sostanze chimiche e rifiuti previste, rispettivamente, dalle norme comunitarie «Clp» e «Reach» da un lato e da quelle sulla classificazione dei residui dall’altro.

Classificazione, etichettatura e imballaggio. La disciplina comunitaria nota come «Clp» (acronimo di «classification, labelling and packaging») recata dal regolamento n. 1272/2008/Ce (dal 1° giugno 2015 direttamente e pienamente applicabile in tutti gli Stati Ue) obbliga fabbricanti, importatori ed utilizzatori a valle di sostanze a procedere, secondo le rispettive competenze, a procedere alla loro classificazione secondo precisi paramenti e, se all’esito risultanti pericolose, ad etichettarle e imballarle di conseguenza.

La prima delle novità 2018 in materia scatterà con il marzo 2018, quanto le regole «Clp» interesseranno le 48 ulteriori sostanze individuate dal regolamento 2016/1179/Ue di modifica del citato atto madre n. 1272/2008/Ue.

La seconda data in calendario è invece quella del 1° dicembre 2018, che farà scattare nuove prescrizioni per altre 37 sostanze identificate dal regolamento 2017/776/Ue di novella del medesimo atto madre.

L’inosservanza delle regole «Clp», lo ricordiamo, dallo scorso dicembre 2017 è punita più duramente in virtù dell’adozione delle norme nazionali che perseguono anche la violazione degli obblighi di pubblicità della pericolosità prevista dal regolamento 1272/2008/Ce.

Il nuovo articolo 10-bis del dlgs 186/2011 inserito dalla legge 167/2017 («Legge europea 2017») prevede infatti sanzioni amministrative pecuniarie fino a 60 mila euro per chi, in dispregio dell’articolo 48 del citato regolamento, omette di menzionare le classi o per categorie di pericolo di sostanze in qualsiasi pubblicità delle stesse.

Commercializzazione sostanze chimiche. Nel 2018 scade anche l’ultima «chiamata» prevista dalla parallela disciplina «Reach» ex regolamento madre 1907/2006/Ce sul controllo (a monte) della produzione e della commercializzazione delle sostanze chimiche.

Acronimo di «registration, evalutation and authorization of chemical substances», la disciplina «Reach» impone a fabbricanti e importatori di determinate sostanze chimiche in quantitativi annuali pari o superiori a 1 tonnellata: registrazione delle sostanze chimiche presso la relativa Agenzia europea (Echa) e notifica dei casi critici; preventiva autorizzazione e rispetto di peculiari restrizioni per la gestione delle sostanze ad alto rischio; informazione a valle sulla loro presenza. In base alla disciplina «Reach» entro il 31 maggio 2018 i nuovi fabbricanti e importatori di storiche sostanze chimiche (c.d. sostanze «phase in») dovranno provvedere alla registrazione definitiva di quanto a vario titolo gestito. Interessati dalla scadenza i soggetti che dal giugno 2007 trattano le sostanze già in circolazione negli anni a cavallo del nuovo secolo, fabbricate o importate tra 1 e 100 tonnellate l’anno e non classificate come cancerogene. In questo caso, sanzioni per la gestione non autorizzata sono previste dal dlgs 133/2009, che punisce con ammenda fino a 150 mila euro ed arresto fino a tre mesi le condotte più gravi.

Classificazione dei rifiuti. Sempre dall’Ue sono attese le ulteriori novità 2018 in tema di classificazione dei rifiuti pericolosi. In base all’articolo 184 del dlgs 152/2006 (c.d. «Codice ambientale»), lo ricordiamo, i rifiuti vanno classificati in base all’origine (urbana o speciale) ed in base alla loro pericolosità. Gli attuali strumenti per poter procedere a detta classificazione sono: la decisione 2000/532/Ce (come modificata dall’omonimo provvedimento 995/2014/Ue) recante l’Elenco dei rifiuti, che li identifica (con un codice) in base all’origine e, nell’ambito di questa, in base alla pericolosità o meno; l’allegato III della direttiva 2008/98 (come da ultimo modificato dal regolamento 1357/2014 a sua volta aggiornato dal successivo 2017/997/Ue) che reca le caratteristiche di pericolo da attribuire (mediante le note indicazioni «Hp») ai rifiuti interessati. Dal 1° giugno 2015 le regole previste dalla decisione 2014/955/Ue e dal regolamento 1357/2014/Ue (atto tecnicamente collegato all’omonimo regolamento «Cpl» più sopra citato) sono direttamente applicabili in tutti gli Stati Ue e prevalgono sulle incompatibili disposizioni nazionali (Codice ambientale compreso, che sebbene le richiami non appare essere ad esse completamente allineato). La prima novità in materia partirà il 5 luglio 2018, data dalla quale la nuova definizione della caratteristica di pericolo «Hp 14 Ecotossico» da attribuire ai rifiuti interessati sarà quella prevista regolamento 2017/997/Ue. Dettata in sostituzione della precedente al fine di adeguarne i parametri ai criteri di ecotossicità alla citata disciplina «Clp», la nuova «Hp 14» è rintracciabile direttamente nell’allegato III della direttiva 2008/98/Ce (recante le «Caratteristiche di pericolo per i rifiuti»), nel quale è stato inserito dal suddetto regolamento. Ma sull’effettiva portata di alcune tra le citate norme Ue sulla classificazione dei rifiuti si attende la pronuncia della Corte di giustizia Ue, interrogata lo scorso luglio 2017 dalla Corte di cassazione che ha posto dei quesiti sulla corretta procedura per la precisa identificazione dei rifiuti dalle c.d. «voci speculari». Ricordiamo che in base al citato Elenco europeo ex regolamento 995/2014/Ue un rifiuto può essere classificato: in base all’origine, come pericoloso a priori (con il conseguente obbligo di attribuirgli oltre al codice Eer anche il relativo indice Hp ex regolamento 1357/2014/Ue) oppure come non pericoloso a priori; in base alle sostanze contenute, invece, come pericoloso o non pericoloso a seconda della concentrazione delle eventuali componenti pericolose «pertinenti» rilevate mediante analisi (c.d. rifiuti dai codici Eer con «voci speculari» o «a specchio», uno per la versione pericolosa che andrà poi corredato anche del relativo indicatore Hp, l’altro per quella non pericolosa). In estrema sintesi, con l’ordinanza 37460/2017 la Suprema corte nazionale ha chiesto all’Ue: se le suddette norme comunitarie debbano essere interpretate nel senso che il produttore di un rifiuto dalla composizione non nota debba procedere, e come, alla caratterizzazione; se la ricerca delle sostanze pericolose debba essere fatta secondo una verifica completa o secondo criteri probabilistici considerando quelle ragionevolmente presenti; se, nel dubbio o nell’impossibilità di provvedere in modo certo all’individuazione della presenza delle sostanze pericolose, il rifiuto debba essere comunque classificato e trattato come pericoloso.

Il tracciamento Sistri dei rifiuti. In tema di novità 2018 sui rifiuti è appena il caso di evidenziare l’ultima evento che ha interessato il noto sistema «Sistri» di tracciamento telematico dei rifiuti. L’attesa udienza del 24 gennaio 2018 fissata dall’ordinanza 7610/2017 dal Tar Lazio per la discussione nel merito del processo relativo all’individuazione del nuovo gestore del servizio è stata dallo stesso Tribunale con successivo atto 12319/2017 spostata al 9 maggio 2018. Questo a cascata comporta, dunque, anche uno slittamento del più vicino tra i termini per l’entrata in piena operatività del sistema fissati dall’attuale articolo 11 del dl 101/2013 (come modificato dalla legge 205/2017) nella più vicina data tra il citato subentro nuovo gestione del servizio e il 1° gennaio 2019.

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