di Carlo Giuro
La manovra finanziaria recentemente approvata contiene alcune significative novità in materia di previdenza complementare. Vi è in primo luogo una equiparazione del trattamento fiscale applicato ai fondi pensione del pubblico impiego (al momento sono operativi Espero per il comparto scuola e Perseo Sirio per i comparti Enti locali e Sanità e per i dipendenti dei Ministeri, della Presidenza del Consiglio, degli Enti pubblici non economici, dell’ Enac, del Cnel) in maniera omogenea rispetto a quanto già avviene per i fondi pensione rivolti ai dipendenti del settore privato e ai fondi pensione aperti e ai piani individuali di previdenza (pip). Fino ad ora erano infatti ancora disciplinati dalla normativa del 1993. Con riferimento alla deducibilità dei contributi, per esempio, il limite di beneficio era ancora rappresentato dal minore tra il 12% del proprio reddito complessivo, 5.164,57 euro e il doppio del Tfr trasferito al fondo pensione
Il dipendente pubblico che avesse aderito, invece, su base individuale a un fondo pensione aperto o a un pip avrebbe usufruito del limite di deducibilità di 5.164,57 euro ai sensi del decreto 252/2005 (come per i dipendenti privati) con un maggior beneficio rispetto alla adesione al fondo di comparto.
A decorrere dal 1º gennaio 2018, prevede invece la Legge di bilancio, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche si applicheranno le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni del decreto 252. L’estensione della disciplina fiscale si riferisce anche ai dipendenti pubblici già iscritti ai fondi pensione di comparto alla data del 1° gennaio 2018. Per gli stessi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano però ad applicarsi le disposizioni previgenti. Si rinvia poi dal 2019 alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare la regolamentazione inerente le modalità di espressione della volontà di adesione agli stessi, anche mediante forme di silenzio-assenso, e la relativa disciplina di recesso del lavoratore.
Si dà anche una maggiore rilevanza dei fondi pensione territoriali (al momento sono operativi Laborfonds in Trentino Alto Adige, Solidarietà Veneto in Veneto e Fopadiva in Valle d’Aosta). Salva diversa volontà del lavoratore, quando la contrattazione collettiva o specifiche disposizioni normative disciplinano il versamento, a fondi pensione negoziali di categoria operanti su base nazionale, di contributi aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento si prevede che tale versamento è effettuato nei confronti dei fondi pensione negoziali territoriali di riferimento ove esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in caso di lavoratori che non abbiano destinato il proprio trattamento di fine rapporto alla previdenza complementare. Ulteriore misura è poi quella in base alla quale qualora il lavoratore sia invitato, per effetto di una disposizione normativa o contrattuale, a esprimere una scelta circa la destinazione del contributo aggiuntivo e non manifesti alcuna volontà, per l’individuazione del fondo si applicano i criteri previsti dal meccanismo di destinazione tacita del silenzio assenso salvo che il lavoratore sia già iscritto a un fondo pensione negoziale, sia esso nazionale o territoriale, nel qual caso il con tributo aggiuntivo affluisce automaticamente alla posizione già in essere. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio i fondi pensione negoziali territoriali devono adeguare il proprio ordinamento per dare attuazione alle nuove disposizioni.
Decorso tale termine, i versamenti aggiuntivi sono comunque effettuati secondo la nuova previsione. Prima della scadenza del semestre, è ancora disposto, i fondi pensione negoziali nazionali assicurano comunque la portabilità automatica dei flussi contributivi aggiuntivi accantonati con riferimento alle posizioni di lavoratori che già destinano a fondi pensione negoziali territoriali il tfr o contributi ordinari a carico del lavoratore o del datore di lavoro. La manovra finanziaria accentua poi i connotati di flessibilità in uscita dei fondi pensione semplificando e stabilizzando la Rendita integrativa temporanea anticipata (Rita). Va ricordato come la Rita era stato introdotta in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018 dalla precedente Legge di stabilità in stretto collegamento con l’Ape volontaria.
La rendita integrativa temporanea anticipata diviene ora meccanismo autonomo e stabile prevedendosi che possa essere richiesta dai lavoratori, pubblici e privati, iscritti a un fondo pensione, in caso di perdita del lavoro se maturano l’età per la pensione di vecchiaia entro cinque anni; e in caso di non occupazione per 24 mesi a patto che maturino l’età per la pensione di vecchiaia entro 10 anni. Dal punto di vista fiscale viene confermato che la parte imponibile della Rita è assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Il percettore della rendita ha facoltà poi di non avvalersi della tassazione sostitutiva facendolo presente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria. Last but not least si prevede la soppressione di FondInps, il fondo pensione costituito presso l’ente previdenziale destinato alla confluenza del tfr silente per i lavoratori che non hanno espresso la volontà di aderire alla previdenza complementare, nei settori in cui non sono operativi fondi negoziali. Attingendo ai dati Mefop gli aderenti a FondInps al 30 giugno 2017 erano 36.216 con un attivo patrimoniale di circa 78 milioni di euro.
Così come osservato di recente dalla Covip nella propria Relazione annuale, per procedere alla sua soppressione è necessario un intervento normativo ragion per cui verrà utilizzato un decreto, dei Ministeri del Lavoro e dell’Economia, con cui, sentiti i sindacati, sarà anche individuata, tra i fondi pensione negoziali di maggiori dimensioni sul piano patrimoniale, quello cui far affluire le quote di tfr che finora venivano trasferite al FondInps Va ancora ricordato come la medesima autorità di vigilanza, sempre nella Relazione annuale, aveva evidenziato una serie di considerazioni aventi ad oggetto FondInps anche alla luce di uno specifico accertamento ispettivo.
In particolare si palesavano alcune fragilità sull’assetto organizzativo che derivano da un peculiare contesto strutturale condizionato dalla sostanziale assenza di prospettive di crescita del numero di adesioni tacite che possano confluire in tale forma pensionistica alla luce della assenza di uno sviluppo prospettico della struttura del fondo pensione. Ciò in considerazione del fatto che si è andato ormai completando il quadro dei settori produttivi coperti da un proprio fondo pensione rendendo sempre più esiguo l’ambito dei potenziali aderenti al fondo pensione residuale. (riproduzione riservata)
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